Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5685/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2814/2025

Giustizia amministrativa202601684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 2814/2025, di riconoscere il beneficio annuo di € 500 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 2814/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, alle stesse modalità previste per il personale di ruolo, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza, notificata al Ministero il 26 giugno 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 15 dicembre 2025. Dedotto il persistente inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, in particolare la mancata impugnazione del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, pagando le spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario da lui delegato con adeguate competenze. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale, secondo le norme indicate in motivazione. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L'azione di ottemperanza è stata ritenuta ammissibile perché il titolo non era stato impugnato e il termine dilatorio per l'adempimento dell'amministrazione era inutilmente decorso.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione per l'adempimento dell'amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere in ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Per il compenso del commissario ad acta, il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale favorevole all'interessato non è stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.