Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento adottato dal Direttore dell’Area Servizi Generali della Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE del Comune di Milano, P.G. -OMISSIS- del 15 maggio 2026, recante il rigetto della diffida e dell’istanza di sospensione in autotutela del 7 maggio 2026 e la conferma, all’esito di rinnovata istruttoria, dell’accoglimento dell’istanza di accesso del Sig. -OMISSIS- ai fascicoli edilizi delle unità private dell’edificio di -OMISSIS-, e in via ulteriormente gradata, previa remissione in termini ex art. 37 cod. proc. amm., del presupposto provvedimento comunale, P.G. 2025/499182 del 4 maggio 2026, recante il primo accoglimento dell’istanza di accesso del Sig. -OMISSIS-, ove ritenuto autonomamente lesivo; - nonché per l’accertamento e la tutela inibitoria (i) del diritto della ricorrente, quale controinteressata, a che l’ostensione al Sig. -OMISSIS- sia inibita ovvero limitata, e a ricevere preventivamente l’elenco analitico dei documenti che il Comune intende ostendere o ha già osteso e (ii) dell’illegittimità dell’ostensione eventualmente già eseguita medio tempore in favore del Sig. -OMISSIS-, con conseguente ordine al Comune di comunicarne l’oggetto e di adottare le misure ripristinatorie e conformative del caso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale del 15 maggio 2026 che ha respinto la diffida e l’istanza di sospensione in autotutela e confermato l’accoglimento della domanda di accesso ai fascicoli edilizi delle unità private del condominio; in via subordinata, primo provvedimento di accoglimento del 4 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’accoglimento, a favore dell’amministratore del condominio, della richiesta di accesso del 25 marzo 2026 ai fascicoli edilizi delle unità immobiliari private dell’edificio, compresa la propria. Dopo aver ricevuto la comunicazione ai controinteressati il 17 aprile 2026, il 30 aprile aveva opposto l’accesso, contestando la legittimazione dell’amministratore e l’insussistenza dei presupposti ostensivi; il Comune ha accolto la richiesta il 4 maggio e, dopo la diffida del 7 maggio, ha confermato la decisione il 15 maggio, quando i documenti risultavano già consegnati. La ricorrente ha dedotto: mancato bilanciamento tra accesso e riservatezza; mancata comunicazione dell’elenco dei documenti e inversione dell’onere motivazionale; insufficienza della motivazione dell’istanza e carattere esplorativo della richiesta; difetto di legittimazione dell’amministratore; violazione del GDPR e delle indicazioni del Garante; illegittimità per il mancato uso del portale comunale “InPratica”. Ha chiesto inoltre di inibire o limitare l’ostensione, conoscere preventivamente l’elenco dei documenti e ottenere misure ripristinatorie per l’eventuale accesso già eseguito. Le ulteriori censure introdotte soltanto con memorie sono state contestate come tardive e non notificate. Comune e condominio hanno eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse, dato l’avvenuto rilascio, e la tardività del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso contro il provvedimento del 15 maggio, qualificato come conferma in senso proprio perché adottato dopo una nuova istruttoria e con motivazione più ampia, tale da riaprire i termini d’impugnazione. Ha precisato che avrebbe esaminato soltanto le censure del ricorso introduttivo, escludendo quelle tardivamente formulate nelle memorie e non notificate. Ha rilevato che l’ostensione era stata materialmente eseguita il 7 maggio: la conoscenza acquisita dal richiedente non può essere reversibilmente eliminata ordinando la distruzione dei documenti, né il giudice dell’accesso può vietarne l’uso in altri giudizi o procedimenti, valutazione riservata all’autorità che ne sarà investita. Ha quindi esaminato il merito, anche in considerazione dell’eventuale interesse risarcitorio, e ha respinto tutte le censure. Il bilanciamento con la riservatezza era adeguato: spettava alla controinteressata indicare specifiche ragioni ostative, mentre i documenti non riguardavano dati sensibili e il Comune aveva oscurato le informazioni personali non necessarie, limitando l’accesso ai dati pertinenti. Non era dovuta un’anteprima della versione documentale da ostendere; i fascicoli erano stati identificati puntualmente nella comunicazione del 17 aprile e l’esigenza condominiale di verificare possibili interferenze con le parti comuni, in particolare con la copertura e gli aspetti strutturali, costituiva motivazione idonea. È stata respinta anche la contestazione sulla legittimazione: il condominio aveva un interesse diretto, concreto e attuale, oltre alla vicinitas, poiché interventi nelle unità esclusive possono incidere sulle parti comuni; inoltre i titoli edilizi sono soggetti a pubblicità funzionale anche al controllo sull’attività edilizia. Le doglianze relative al GDPR non erano fondate, poiché il trattamento da parte dell’amministratore non risultava ancora in essere e il documento del Garante richiamato aveva natura consultiva e non cogente. La censura sul portale “InPratica” è stata respinta perché nessuna contestazione comunale era stata rivolta alla ricorrente per il suo mancato utilizzo. È stata infine negata la tutela inibitoria per future ostensioni, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Ricorso respinto; spese liquidate in € 1.000,00 oltre accessori a favore del Comune e in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali a favore del condominio controinteressato.
Norme richiamate
art. 22, commi 2 e 3, l. 241/1990
In primo luogo, non risulta fondata la contestazione (paragrafo I del ricorso) in ordine alla mancata esplicitazione dei termini del bilanciamento tra il diritto di accesso del Condominio istante e la tutela della riservatezza della ricorrente, poiché, in presenza di una normativa che ammette in via generale l’accessibilità dei documenti amministrativi (art. 22, commi 2 e 3, della legge n. 241 del 1990), è onere del soggetto che si oppone all’accesso indicare puntualmente le ragioni ostative, in specie quelle riferibili alla tutela dei dati sensibili o super-sensibili.
In presenza della generale accessibilità dei documenti amministrativi, incombe sul controinteressato che si oppone all’ostensione l’onere di indicare specificamente le ragioni che la impedirebbero, con particolare riguardo alla tutela di dati sensibili o supersensibili.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
il divieto di aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria (di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 241/1990), preclude alla amministrazione il potere di richiedere la puntuale e precisa indicazione del contenuto e degli estremi dei titoli da visionare, dovendo ritenersi sufficiente una richiesta, come quella formulata, in grado di consentire all’amministrazione, senza spendere attività di formazione ed elaborazione di dati, l’individuazione della pratica edilizia, da cui estrapolare i titoli abilitativi che hanno legittimato i relativi interventi edilizi
Il divieto di aggravamento procedimentale impedisce di imporre al richiedente l’indicazione puntuale del contenuto e degli estremi dei titoli edilizi quando i dati forniti consentano all’amministrazione di individuare agevolmente la pratica e di estrarne i documenti richiesti, senza elaborare nuovi dati.
art. 3 d.P.R. 184/2006
I rilievi della ricorrente sono infondati in fatto, poiché con la comunicazione del 17 aprile 2026 recante la notifica ai controinteressati dell’istanza di accesso, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 184 del 2006, gli Uffici comunali hanno chiarito che la richiesta ostensiva riguardava “i fascicoli edilizi P.G.: 7898/2017 - 282454/2017 - 16758/2020 - 284708/2021 - 409747/2022 - 276132/2024 - 34930/2025”, relativi al complesso immobiliare di -OMISSIS- - -OMISSIS- (all. 3 del Comune).
La comunicazione ai controinteressati prevista dall’art. 3 deve informare dell’istanza di accesso; nel caso esaminato, l’indicazione dei fascicoli interessati nella comunicazione ha consentito di individuare puntualmente l’oggetto della richiesta. La disposizione non impone anche la trasmissione preventiva di un’anteprima della versione che sarà ostesa.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Quanto alla richiesta attorea di inibire “future ostensioni”, la stessa non può essere accolta, stante la previsione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. che stabilisce che “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.
Il giudice amministrativo non può accordare una tutela inibitoria riferita a future ostensioni quando il potere amministrativo cui essa si riferirebbe non è ancora stato esercitato.
Massime di principio
- In materia di accesso documentale, il controinteressato che si oppone all’ostensione deve indicare puntualmente le ragioni ostative, in particolare quando invoca la riservatezza di dati sensibili o supersensibili; l’amministrazione può bilanciare gli interessi limitando l’accesso ai dati pertinenti e oscurando le informazioni personali non necessarie.
- Una richiesta di accesso ai titoli edilizi è sufficientemente determinata se consente all’amministrazione di individuare agevolmente la pratica, anche senza l’indicazione analitica del contenuto e degli estremi di ogni titolo, quando non occorrono attività di elaborazione o formazione di nuovi dati. Il divieto di aggravamento del procedimento impedisce di imporre indicazioni ulteriori non necessarie.
- L’accesso ai fascicoli edilizi può essere richiesto dal condominio che intenda verificare possibili interferenze di interventi realizzati nelle unità immobiliari esclusive con le parti comuni: tale esigenza può fondare un interesse diretto, concreto e attuale, anche in ragione della vicinitas e della possibile incidenza delle opere sull’uso o sulla struttura delle parti comuni.
- La consegna dei documenti realizza l’interesse sostanziale dell’accedente e rende irreversibile la conoscenza acquisita; una pronuncia favorevole al controinteressato non può ripristinare la situazione anteriore mediante la distruzione dei documenti. Nel giudizio sull’accesso il giudice non può inoltre stabilire se i documenti siano utilizzabili o decisivi in altri giudizi o procedimenti.
- Il giudice amministrativo non può inibire ostensioni future riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati, in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.
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