Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 11 luglio 2024, n. 14050.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta del GSE di restituzione degli incentivi fotovoltaici e comunicazione della responsabilità solidale della cessionaria, fondate sulla decadenza dagli incentivi dell’impianto di Energetica S.r.l.; in appello era impugnata la sentenza del TAR Lazio, Sez. III ter, 11 luglio 2024, n. 14050
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Banca MPS, quale incorporante di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento di decadenza, respinto i primi quattro motivi e accolto il quinto, annullando la richiesta restitutoria salvo nuova determinazione del GSE. Con il primo motivo d’appello ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria. La controversia riguardava inoltre l’obbligo di restituzione posto a carico della banca, cessionaria dei crediti derivanti dalla convenzione stipulata dal GSE con la società titolare dell’impianto fotovoltaico. Nel corso dell’appello, il provvedimento di decadenza e la richiesta di restituzione integrale sono stati annullati in parte, con sentenza del TAR Lazio n. 4162 del 2025, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7100 del 2026; la banca aveva sostenuto che tale annullamento producesse effetti anche nei suoi confronti, poiché la pretesa restitutoria dipendeva dalla decadenza.
La decisione
Il motivo d’appello sulla giurisdizione è dichiarato inammissibile: la banca era risultata vittoriosa in primo grado sulla questione, poiché il TAR aveva implicitamente affermato la giurisdizione amministrativa; mancavano quindi soccombenza e interesse a impugnare quel capo autonomo. Contestare in appello la giurisdizione adita dopo essere rimasti soccombenti nel merito integra inoltre abuso del processo e violazione del dovere di cooperazione. Per il restante appello è dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse: il provvedimento presupposto di decadenza e la richiesta di restituzione al soggetto responsabile sono stati annullati, e tale annullamento è stato confermato in appello; è quindi venuto meno anche l’obbligo restitutorio imputato alla cessionaria. Venuti meno i presupposti processuali per una decisione, il giudice non esamina le questioni di merito. L’appello è pertanto in parte inammissibile e in parte improcedibile; spese compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 28/2011
Nello specifico, il giudice di primo grado ha disposto l’annullamento in parte qua sia del provvedimento di decadenza del 12 dicembre 2019, sia della comunicazione del 4 febbraio 2020, con cui è stata chiesta l’integrale restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti, «dovendo il GSE» - come specificato dal T.a.r. in motivazione - «rideterminarsi in ordine all’applicazione della decurtazione in luogo della decadenza fornendo adeguata motivazione della relativa scelta, la quale non può in alcun modo ritenersi implicitamente effettuata in ragione della gravità della violazione riscontrata e non potendo il giudice procedere autonomamente alla valutazione della eventuale insussistenza dei relativi presupposti in ragione della gravità della violazione».
La decisione riferisce che, in applicazione dell’art. 42, comma 3, il GSE deve verificare i presupposti per applicare la decurtazione anziché la decadenza e motivare espressamente la scelta; la gravità della violazione non consente di ritenere implicitamente effettuata tale valutazione.
Massime di principio
- La parte che ha ottenuto in primo grado una decisione favorevole sulla giurisdizione, anche in modo implicito, non può contestare in appello la giurisdizione del giudice adito: difettano la soccombenza e l’interesse a impugnare il relativo capo autonomo.
- La contestazione in appello della giurisdizione adita dalla stessa parte, dopo una soccombenza nel merito, è incompatibile con i doveri di cooperazione e di ragionevole durata del processo e può integrare abuso del processo.
- Quando la pretesa restitutoria è fondata su un provvedimento presupposto di decadenza, l’annullamento di quest’ultimo e della richiesta restitutoria diretta al beneficiario fa venir meno anche l’obbligo di restituzione imputato al cessionario del credito, se tale obbligo dipende dal medesimo presupposto.
- Il giudice amministrativo tutela posizioni soggettive concretamente lese dall’azione amministrativa e non svolge un controllo oggettivo di legittimità svincolato da una lesione concreta; venuti meno i presupposti processuali della controversia, non procede all’esame del merito.
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