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Sentenza

Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 11 luglio 2024, n. 14043.

Giustizia amministrativa202409030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: richiesta del GSE di restituzione degli incentivi fotovoltaici indebitamente percepiti, rivolta al soggetto responsabile dell’impianto e alla banca cessionaria dei crediti, ritenuta solidalmente responsabile

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca, incorporante per fusione la società già ricorrente in primo grado, ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, 11 luglio 2024, n. 14043, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento di decadenza dagli incentivi, respinto i primi quattro motivi e accolto il quinto, annullando la richiesta restitutoria salvo nuova determinazione del GSE. Con il primo motivo d’appello la banca ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che spettasse al giudice ordinario. Nel corso del giudizio ha inoltre chiesto la sospensione in attesa della definizione del contenzioso promosso dalla società responsabile dell’impianto, nel quale il provvedimento di decadenza e la richiesta restitutoria erano stati annullati in parte. La sentenza del TAR che aveva disposto tale annullamento è stata poi confermata in appello.

La decisione

Il motivo d’appello sulla giurisdizione è dichiarato inammissibile: la banca era risultata vittoriosa in primo grado sul capo relativo alla giurisdizione, implicitamente risolta a favore del giudice amministrativo, e non aveva quindi soccombenza né interesse a contestarlo. La contestazione è inoltre incompatibile con il dovere di cooperazione processuale e integra abuso del processo quando la parte, dopo aver adito il giudice amministrativo, ne contesta la giurisdizione soltanto dopo essere rimasta soccombente nel merito. Per il resto, l’appello è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: il provvedimento di decadenza e la richiesta di restituzione al soggetto responsabile sono stati annullati, con decisione confermata in appello; venuto meno il presupposto necessario della richiesta, non può essere recuperata alcuna somma neppure dalla banca cessionaria. Il giudice non esamina il merito residuo, poiché la giurisdizione amministrativa tutela una posizione soggettiva concretamente lesa e non consente un controllo oggettivo dell’azione amministrativa. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 28/2011

    Nello specifico, il giudice di primo grado ha disposto l’annullamento in parte qua sia del provvedimento di decadenza del 12 dicembre 2019, sia della comunicazione del 4 febbraio 2020, con cui è stata chiesta l’integrale restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti, «dovendo il GSE» - come specificato dal T.a.r. in motivazione - «rideterminarsi in ordine all’applicazione della decurtazione in luogo della decadenza fornendo adeguata motivazione della relativa scelta, la quale non può in alcun modo ritenersi implicitamente effettuata in ragione della gravità della violazione riscontrata e non potendo il giudice procedere autonomamente alla valutazione della eventuale insussistenza dei relativi presupposti in ragione della gravità della violazione».

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’annullamento parziale del provvedimento di decadenza, perché il GSE non aveva verificato e adeguatamente motivato la possibilità di applicare la decurtazione degli incentivi in luogo della decadenza.

Massime di principio

  • La parte che ha ottenuto in primo grado una decisione favorevole sulla giurisdizione, anche quando la questione sia stata risolta implicitamente, non può contestare in appello la giurisdizione del giudice adito se è rimasta soccombente soltanto nel merito: difettano la soccombenza e l’interesse a impugnare quel capo.
  • È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse l’impugnazione della richiesta di restituzione di incentivi quando, nel separato giudizio promosso dal soggetto responsabile, siano stati annullati il provvedimento di decadenza che ne costituisce il presupposto e la conseguente richiesta restitutoria, e tale annullamento sia stato confermato in appello; il presupposto venuto meno non può fondare il recupero delle somme neppure nei confronti del cessionario dei crediti.
  • La giurisdizione amministrativa tutela una posizione soggettiva concretamente lesa dall’azione amministrativa e non è diretta a consentire un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa svincolato dalla lesione di un interesse specifico.

Come è indicizzato

MaterieAppelloIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiAbuso del diritto e del processoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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