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Sentenza

Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 11 luglio 2024, n. 14049.

Giustizia amministrativa202409037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Richiesta del GSE di restituzione integrale degli incentivi fotovoltaici, rivolta alla società titolare dell’impianto e con indicazione della responsabilità solidale della banca cessionaria dei crediti; in primo grado era stata impugnata anche la decadenza dagli incentivi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca, incorporante della precedente cessionaria dei crediti, aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 14049 dell’11 luglio 2024. Con il primo motivo d’appello ha contestato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il testo non espone il contenuto specifico degli ulteriori motivi d’appello. In primo grado la banca aveva chiesto l’annullamento della decadenza dagli incentivi e della richiesta restitutoria, nonché l’accertamento dell’inesistenza del proprio obbligo di restituzione. Il TAR aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della decadenza, respinto i primi quattro motivi e accolto il quinto, annullando la richiesta restitutoria salvo nuova determinazione del GSE. Nelle more, su ricorso della società titolare dell’impianto, il TAR aveva parzialmente annullato la decadenza e la richiesta restitutoria, imponendo al GSE di rivalutare l’applicazione della decurtazione in luogo della decadenza e di motivare la scelta; tale decisione era stata confermata in appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il motivo d’appello sulla giurisdizione: la banca era risultata vittoriosa in primo grado su quel capo, risolto implicitamente a favore del giudice amministrativo, e non aveva quindi soccombenza né interesse a impugnarlo; contestare in appello la giurisdizione da essa stessa adita dopo essere rimasta soccombente nel merito integra inoltre abuso del processo e violazione del dovere di cooperazione. L’appello è stato dichiarato improcedibile per il resto, poiché la decadenza dagli incentivi e la richiesta di restituzione al soggetto responsabile erano state annullate, con decisione confermata in appello. Venuto meno il presupposto della pretesa restitutoria, non poteva essere recuperata alcuna somma né sussisteva l’obbligo restitutorio del cessionario. Il venir meno dell’interesse impediva l’esame del merito e di questioni di principio prive di una concreta controversia residua. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 28/2011

    Nello specifico, il giudice di primo grado ha disposto l’annullamento in parte qua sia del provvedimento di decadenza del 12 dicembre 2019, sia della comunicazione del 4 febbraio 2020, con cui è stata chiesta l’integrale restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti, «dovendo il GSE» - come specificato dal T.a.r. in motivazione - «rideterminarsi in ordine all’applicazione della decurtazione in luogo della decadenza fornendo adeguata motivazione della relativa scelta, la quale non può in alcun modo ritenersi implicitamente effettuata in ragione della gravità della violazione riscontrata e non potendo il giudice procedere autonomamente alla valutazione della eventuale insussistenza dei relativi presupposti in ragione della gravità della violazione».

    Nel caso richiamato, l’art. 42, comma 3, secondo periodo, è stato applicato nel senso che, prima di disporre la decadenza dagli incentivi, il GSE deve verificare i presupposti per la mera decurtazione e motivare la scelta; la gravità della violazione non consente di ritenere tale valutazione implicitamente compiuta.

  • art. 99 c.p.a.

    Difatti, la parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Ad. plen., n. 19 del 2021 e n. 4 del 2017).

    La parte che ha ottenuto una decisione favorevole sulla questione di giurisdizione non può impugnare quel capo in appello per contestare la giurisdizione adita, poiché manca la soccombenza e l’interesse all’impugnazione.

Massime di principio

  • La parte che abbia ottenuto in primo grado una decisione favorevole sulla giurisdizione non è legittimata a impugnare quel capo per contestare la giurisdizione del giudice amministrativo: manca la soccombenza e, quindi, l’interesse all’appello; la contestazione successiva alla soccombenza nel merito della giurisdizione scelta dalla stessa parte può inoltre integrare abuso del processo e violazione del dovere di cooperazione.
  • Quando una pretesa restitutoria del GSE dipende dalla decadenza dagli incentivi e quest’ultima viene annullata con decisione confermata in appello, viene meno il presupposto della restituzione, anche nei confronti del cessionario del credito, e sopravviene la carenza d’interesse alla decisione dell’impugnazione relativa a tale pretesa.
  • La giurisdizione amministrativa tutela posizioni soggettive concretamente lese dall’azione amministrativa e non può essere utilizzata per un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa privo di una controversia concreta residua.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrereIncentivi energetici
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereAbuso del diritto e del processoSopravvenuta carenza di interesse

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