Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, 11 luglio 2024, n. 14047.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, n. 14047 dell’11 luglio 2024, relativa alla decadenza dagli incentivi fotovoltaici e alla richiesta di restituzione rivolta anche alla banca cessionaria
Esito
Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca appellava la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del provvedimento di decadenza, respinto i primi quattro motivi e accolto il quinto, annullando la richiesta di restituzione salvo nuova determinazione del GSE. Con il primo motivo contestava la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. La controversia riguardava anche la richiesta del GSE del 4 febbraio 2020, che intimava alla società titolare dell’impianto fotovoltaico la restituzione degli incentivi e riteneva la banca, cessionaria dei crediti della convenzione, solidalmente responsabile. Nel corso dell’appello, una sentenza del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, aveva annullato in parte il provvedimento di decadenza del 12 dicembre 2019 e la conseguente richiesta restitutoria, imponendo al GSE di rideterminarsi sull’eventuale applicazione della decurtazione in luogo della decadenza.
La decisione
Il primo motivo d’appello, relativo al difetto di giurisdizione amministrativa, è stato dichiarato inammissibile: la banca era risultata vittoriosa in primo grado sul capo relativo alla giurisdizione, implicitamente risolto a favore del giudice amministrativo, e non aveva quindi soccombenza né interesse a impugnare quel capo; contestare in appello la giurisdizione adita dalla stessa parte è inoltre contrario ai doveri di cooperazione processuale e integra abuso del processo. Per il resto, l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: il provvedimento di decadenza e la richiesta di restituzione erano stati annullati, con decisione confermata in appello, sicché non sussisteva più il presupposto per recuperare le somme, né per imporne la restituzione alla banca cessionaria. Il giudice ha precisato che il processo amministrativo non può essere utilizzato per un controllo astratto della legittimità dell’azione amministrativa, una volta venuta meno la lesione concreta. Appello dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile; spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 99 c.p.a.
La parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo.
La parte vittoriosa in primo grado sulla questione di giurisdizione non può contestare in appello la giurisdizione implicitamente riconosciuta, mancando la soccombenza e l’interesse a impugnare.
art. 42, comma 3, secondo periodo, d.lgs. 28/2011
Nello specifico, il giudice di primo grado ha disposto l’annullamento in parte qua sia del provvedimento di decadenza del 12 dicembre 2019, sia della comunicazione del 4 febbraio 2020, con cui è stata chiesta l’integrale restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti, «dovendo il GSE» - come specificato dal T.a.r. in motivazione - «rideterminarsi in ordine all’applicazione della decurtazione in luogo della decadenza fornendo adeguata motivazione della relativa scelta, la quale non può in alcun modo ritenersi implicitamente effettuata in ragione della gravità della violazione riscontrata e non potendo il giudice procedere autonomamente alla valutazione della eventuale insussistenza dei relativi presupposti in ragione della gravità della violazione».
In presenza dei presupposti per valutare una decurtazione degli incentivi, il GSE deve motivare adeguatamente la scelta tra decurtazione e decadenza; la decurtazione non può considerarsi implicitamente esclusa per la sola gravità della violazione e il giudice non può sostituirsi all’amministrazione in tale valutazione.
Massime di principio
- La parte che ha ottenuto una decisione favorevole sulla giurisdizione in primo grado non può impugnare tale capo per contestare la giurisdizione del giudice adito: difettano soccombenza e interesse all’impugnazione, e la contestazione della giurisdizione scelta dalla stessa parte può integrare abuso del processo e violazione dei doveri di cooperazione processuale.
- Quando il provvedimento che costituisce il presupposto necessario di una richiesta restitutoria è annullato con decisione confermata in appello, viene meno il fondamento del recupero delle somme e dell’obbligo restitutorio collegato; se ciò elimina la lesione concreta dedotta, l’appello sulla pretesa conseguente diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
- La giurisdizione amministrativa tutela posizioni soggettive concretamente lese dall’azione amministrativa e non consente un controllo astratto della legittimità dell’azione amministrativa, separato da una lesione attuale e specifica.
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