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Sentenza

Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza computare nella base di calcolo i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ex appartenente alle forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alle forze di polizia, era stato collocato in quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. Contestava la liquidazione del TFS effettuata dall’INPS senza l’inclusione dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, delle disposizioni richiamate sull’estensione del beneficio alle forze di polizia e dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, nonché dei criteri interpretativi dell’art. 12 delle preleggi. L’INPS ha eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il TFS sarebbe maturato solo al decorso di 24 mesi dalla cessazione; ha inoltre eccepito la decadenza per mancata presentazione della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti e l’assenza del pagamento della contribuzione residua. Nel merito ha sostenuto che il beneficio non spetta a chi cessa dal servizio a domanda, richiamando l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, e ha affermato di limitarsi a liquidare il TFS sulla base dei calcoli dell’amministrazione di appartenenza.

La decisione

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di carenza di interesse: anche prima del pagamento, il dipendente cessato dal servizio può agire per ottenere l’accertamento della corretta quantificazione del TFS; i prospetti di liquidazione e la contestazione dell’INPS attestavano un’incertezza attuale sull’estensione del diritto. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di legittimazione, poiché l’INPS è il soggetto obbligato al pagamento del trattamento, indipendentemente dal ruolo dell’amministrazione datrice di lavoro nel procedimento di calcolo. Ha rigettato l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non estingue il diritto in assenza di un’espressa previsione normativa, ma serve a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Nel merito ha accolto il ricorso. In base all’interpretazione consolidata dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, applicabile anche tramite il richiamo dell’art. 1911, comma 3, c.o.m., i sei scatti spettano anche ai fini della liquidazione del TFS al personale che si colloca a riposo a domanda avendo compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece le modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di spettanza dei sei scatti sul TFS; pensione e buonuscita hanno natura diversa, essendo quest’ultima retribuzione differita. L’INPS è stato condannato a riliquidare il TFS includendo sei scatti del 2,50% ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio. Gli interessi sono dovuti soltanto sulle tranche di liquidazione già scadute, dalla rispettiva scadenza originaria. Spese a carico dell’INPS: euro 1.000, oltre 15% per spese generali, oneri e accessori di legge, compreso il contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. in l. 20 novembre 1987, n. 472

    Ai sensi del comma 1 dell’art. 6-bis sono attribuiti, <ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita>, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti (<ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto>) al personale <che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto>. Il comma 2 prevede l’attribuzione dei sei scatti <al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile>, con la precisazione che <la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990>

    Il beneficio dei sei scatti, ciascuno nella misura del 2,50% dell’ultimo stipendio, è computabile nella liquidazione del TFS anche per il personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Da quanto sopra deriva che tale disposizione riguarda solo le modalità di calcolo della base pensionabile, mentre non modifica il regime di spettanza dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, comunque applicabili in forza del richiamo dell’art. 1911, comma 3 (vedasi Cons. Stato cit.) ed invero ciò risulta dalla lettera della disposizione ("sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...] ") e dal riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione.

    L’art. 4 disciplina l’aggiunta degli scatti alla base pensionabile e non restringe la loro spettanza ai fini del TFS, né esclude dal beneficio chi cessa dal servizio a domanda.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava l’applicazione del beneficio in questione ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda, mentre è rimasto in vigore l’art. 6-bis del d.l. n. 387, in tutto il suo ambito di applicazione riferito a tutte le forze di polizia, tramite il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, C.o.m.

    Il richiamo contenuto nell’art. 1911, comma 3, rende applicabile alle forze armate il regime dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 nel suo ambito complessivo, senza la limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.

  • art. 12, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122

    Le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches, la prima pagabile dopo due anni (l’I.N.P.S. ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l’anno successivo, a mente di quanto da ultimo disposto dall’art. 12, c. 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo spettante solo per le tranches di liquidazione già scadute ed a far data dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.

    Gli interessi sul maggior TFS spettante decorrono, per ciascuna tranche, dalla sua scadenza originaria e sono riconoscibili soltanto sulle tranche già scadute.

Massime di principio

  • Il personale appartenente alle categorie cui si applica l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, ha diritto a computare nel TFS i sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno sull’ultimo stipendio.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti se la legge non collega espressamente a tale inosservanza l’estinzione del diritto; il termine rileva per la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’incidenza degli aumenti periodici sulla base pensionabile e non modifica la spettanza dei sei scatti ai fini del TFS, che costituisce retribuzione differita e ha natura distinta dalla pensione.
  • Nell’azione di accertamento relativa alla corretta quantificazione del TFS, l’interesse ad agire può sussistere prima del pagamento: sono sufficienti l’incertezza oggettiva sul rapporto e la contestazione della pretesa, comprovate anche dai prospetti di liquidazione.
  • L’INPS è il soggetto legittimato passivamente e obbligato al pagamento del TFS; la partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro al procedimento di calcolo non esclude tale obbligo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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