Sentenza n. 3745/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'impugnazione contro l'esclusione dal concorso straordinario per il reclutamento di docenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, già ammessi alle prove e collocati nella graduatoria finale del concorso semplificato per il reclutamento di docenti indetto con decreto direttoriale n. 85 del 1° febbraio 2018, erano stati successivamente esclusi perché i diplomi AFAM posseduti non erano stati considerati titoli abilitanti all'insegnamento. La precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 4943 del 3 giugno 2024 aveva respinto l'impugnazione dell'esclusione. Con il ricorso per revocazione, i docenti hanno dedotto, ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c., il contrasto della sentenza impugnata con: a) una sentenza del giudice civile che aveva riconosciuto l'equipollenza dei loro titoli ai diplomi accademici di secondo livello con valenza abilitante, consentendo l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto; b) una precedente sentenza del Consiglio di Stato, resa in favore di altri soggetti, ritenuta favorevole alla tesi del valore abilitante dei titoli AFAM.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al precedente amministrativo favorevole del 28 dicembre 2022, n. 11457, ha escluso la configurabilità del contrasto di giudicati perché la sentenza riguardava soggetti diversi e, comunque, era stata espressamente considerata dalla sentenza impugnata. L'art. 395, n. 5, c.p.c. richiede infatti l'identità soggettiva delle parti e non consente di utilizzare, come giudicato contrastante, una precedente decisione resa inter alios. Quanto al giudicato civile, il Collegio ha rilevato che, pur riferendosi alle medesime persone e alla questione del valore abilitante dei titoli, esso aveva un petitum diverso: l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, mentre la sentenza amministrativa riguardava l'ammissione al concorso straordinario per posti di ruolo. Il contrasto concerneva quindi soltanto un antecedente logico-giuridico, ossia la qualificazione del titolo di studio, e non gli elementi costitutivi della diversa azione. Tale contrasto meramente logico non determina una reciproca ineseguibilità pratica dei giudicati e non integra il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c. La valutazione giuridica compiuta dalla precedente sentenza amministrativa sul valore legale dei titoli AFAM, in assenza di un giudicato vincolante sul medesimo rapporto, non era quindi censurabile in sede di revocazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
contrasto con altra sentenza avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione
Il contrasto revocatorio richiede un conflitto pratico tra giudicati, l'identità soggettiva delle parti e l'identità degli elementi dell'azione; non è sufficiente una contraddizione meramente logica tra motivazioni o antecedenti giuridici.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
Il giudicato sostanziale si forma sulla regola del rapporto controverso, determinata dagli elementi dell'azione, e non si estende autonomamente a ogni premessa logico-giuridica della decisione.
art. 17 d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59
Costituisce la base normativa del concorso straordinario per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente cui i ricorrenti chiedevano di partecipare.
decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85
Ha indetto il concorso semplificato per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti della scuola secondaria, oggetto della controversia sull'ammissione dei ricorrenti.
Massime di principio
- Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone l'identità soggettiva delle parti; una sentenza resa tra soggetti diversi non può costituire giudicato contrastante, anche se decide una questione giuridica identica.
- La revocazione per contrasto di giudicati richiede l'identità degli elementi dell'azione, compresi petitum e causa petendi; non è sufficiente che due pronunce riguardino il medesimo antecedente logico-giuridico.
- Il contrasto meramente logico tra le motivazioni o tra le premesse giuridiche di due sentenze non integra il vizio revocatorio ex art. 395, n. 5, c.p.c. quando i giudicati hanno oggetti diversi e sono reciprocamente eseguibili sul piano pratico.
- Il giudicato sostanziale copre la regola del rapporto controverso definita in relazione agli elementi dell'azione, ma non attribuisce autonoma efficacia vincolante alle singole premesse logico-giuridiche utilizzate dal giudice, se queste non costituiscono oggetto della domanda e del dispositivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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