Cassazione Penale, Ordinanza n. 22384/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in forma attenuata. La difesa ha dedotto, con il primo motivo, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sostanza sequestrata fosse destinata all'uso personale. Con il secondo motivo ha censurato la determinazione della pena, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sono richiamati anche motivi aggiunti, senza che dal testo emergano ulteriori contenuti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla destinazione della droga all'uso personale investisse profili di merito, non deducibili in sede di legittimità, e che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, avendo valorizzato il contesto del controllo di polizia, il tentativo dell'imputato di disfarsi della sostanza occultandola nel bocchettone di aerazione dell'auto e il frazionamento della cocaina in sedici bustine termosaldate. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto sufficiente la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato non solo la mancata collaborazione ma anche l'assenza di elementi positivi a favore del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Disposizione posta a base dell'affermazione di responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; la Corte non la interpreta nel merito, ma conferma la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del reato.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi o circostanze positive, non essendo sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in censura di violazione di legge o vizio motivazionale una doglianza che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, se la sentenza di merito è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
- Il giudice può inferire la finalità di spaccio da elementi fattuali come il confezionamento della sostanza in plurime dosi, il tentativo di occultamento o di disfarsi della droga e il contesto complessivo del controllo di polizia.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione che valorizzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la mera incensuratezza non basta, da sola, a imporre la concessione del beneficio.
Come è indicizzato
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