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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25858/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da più proprietari di un immobile commerciale nei confronti del proprietario del fondo confinante. Gli attori deducevano che il convenuto avesse realizzato un garage occupando in parte un'area condominiale e che, successivamente, il manufatto fosse stato sopraelevato, con conseguente violazione delle distanze legali tra costruzioni; chiedevano quindi la demolizione o l'arretramento del fabbricato e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale accolse solo la domanda di arretramento, dichiarando il difetto di legittimazione degli attori quanto all'area condominiale. In appello il soccombente principale censurò la consulenza tecnica e la sentenza nella parte in cui avevano ritenuto rilevante, ai fini delle distanze, un piano sottostante al livello stradale, sostenendo che la disciplina di cui all'art. 873 c.c. si applichi solo alle costruzioni emergenti dal piano di campagna e che mancasse un adeguato accertamento sul momento e sul livello di edificazione. I resistenti proposero appello incidentale sul rigetto della domanda relativa all'area comune e sul mancato accoglimento del risarcimento danni. La Corte d'appello rigettò entrambi gli appelli. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: con il primo denunciò nullità della motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. per asserita motivazione apparente, lamentando che la corte territoriale avesse apoditticamente affermato che i fabbricati erano stati edificati 'a partire dal medesimo piano' senza spiegare il percorso argomentativo e senza considerare il piano di campagna; con il secondo denunciò violazione dell'art. 873 c.c., sostenendo che la norma sulle distanze legali non potesse applicarsi a volumi interrati o seminterrati e che la misurazione dovesse avvenire rispetto al piano di campagna naturale e non al piano di imposta successivamente realizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: ha osservato che la doglianza, pur formalmente incardinata come violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà mirava a contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza d'appello era presente e coerente, avendo essa spiegato che le costruzioni insistevano sul medesimo piano sottostante a quello stradale e che tale circostanza non escludeva l'applicazione delle distanze legali, anche con riferimento al terrazzo. Il secondo motivo è stato giudicato infondato perché la consulenza tecnica aveva accertato che i fabbricati si fronteggiavano su un piano orizzontale comune, con spazi vuoti e volumi seminterrati, e la giurisprudenza richiamata dalla Corte esclude l'applicazione della disciplina delle distanze solo per i volumi completamente interrati, non per quelli seminterrati. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la deduzione di nullità per mancanza o apparenza della motivazione è ammissibile solo se il vizio emerge dal testo della sentenza; non può essere utilizzata per trasformare in vizio motivazionale una mera contestazione della valutazione di merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorso può denunciare la nullità della sentenza solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge richiede la specifica indicazione dell'errore di diritto commesso dal giudice di merito, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o la mera inadeguatezza della motivazione

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alle affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata

  • art. 873 c.c.

    le norme sulle distanze legali non si applicano ai volumi completamente interrati, ma si applicano ai volumi seminterrati e alle costruzioni che, pur collocate a un livello inferiore rispetto alla strada, risultano comunque edificazioni rilevanti ai fini delle distanze

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge non può risolversi nella mera contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito: occorre indicare specificamente la regula iuris erroneamente applicata.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più consentito sindacare la sufficienza della motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori, se il fatto storico è stato comunque considerato.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'iter argomentativo minimo, non quando la parte si limiti a non condividere la valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di distanze legali, la disciplina dell'art. 873 c.c. si applica anche alle costruzioni seminterrate, mentre resta esclusa per i volumi completamente interrati; il dato rilevante è la concreta configurazione dell'opera rispetto al piano di imposta e la sua effettiva emersione dal suolo.
  • Ai fini delle distanze, rientrano nel concetto di costruzione anche elementi dell'edificio quali terrazze e parti aggettanti, se rilevanti nella misurazione del distacco tra fabbricati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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