Cassazione Penale, Sentenza n. 23035/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dott.ssa Marta Di Stefano. Il ricorrente denunciava: violazione degli artt. 37 e 125 c.p.p. per presunta parzialità del Presidente del Collegio (anticipato convincimento verso altri coimputati e comportamenti anomali), omissione di ammissione di prove decisive (testimonianze di Antonietta Marra ed Elio Bonaiuto, richiamando art. 507 c.p.p.), divieto di rendere spontanee dichiarazioni, ed altri motivi richiamati nell'atto di ricusazione. Inoltre aveva proposto separata istanza di rimessione per "incompatibilità ambientale della sede giudiziaria di Napoli" fondata su procedimenti per calunnia a suo carico e presunti condizionamenti mediatici e ambientali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e l'istanza di rimessione. Motivi: il ricorso non ha formulato censure specifiche e dirette all'ordinanza impugnata, limitandosi a riproporre gli elementi dell'originaria ricusazione e sollevando questioni (es. mancata ammissione di prova decisiva) non pertinenti al tema della ricusazione; pertanto mancava la necessaria critica argomentata al provvedimento impugnato. L'istanza di rimessione è stata ritenuta inammissibile perché non notificata alle altre parti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per l'evidente inammissibilità e i profili di colpa del ricorso.
Norme richiamate
Norma richiamata a sostegno dell'eccezione di parzialità del giudice; la Corte ha ritenuto che l'appello non abbia contestato specificamente l'ordinanza impugnata alla luce di tale vizio, quindi non ha esaminato il merito della presunta violazione.
Richiamato in relazione al dovere di imparzialità e terzietà del giudice; la Corte ha valutato che le allegazioni non erano adeguatamente confrontate con l'ordinanza impugnata.
Norma sui mezzi di prova testimoniali: la difesa ha chiesto l'ammissione di testimonianze ritenute decisive; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura relativa all'ammissione di prove attiene al merito del giudizio e non era pertinente alla valutazione di ammissibilità del ricorso per ricusazione.
Richiamato nel contesto della natura del reato contestato (associazione a delinquere di tipo associativo) per spiegare la rilevanza delle posizioni dei coimputati; non è stata compiuta una valutazione sostanziale di merito dalla Corte di cassazione in ordine a ciò.
Norma sulla notificazione degli atti processuali: la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione perché non risultava notificata alle altre parti, come richiesto dall'art. 46 c.p.p.
Previsione della condanna alle spese e della possibilità di sanzioni pecuniarie per i ricorrenti: la Corte ha imposto il pagamento delle spese e ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ritenendo il ricorso manifestamente inammissibile e con profili di colpa.
art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), c.p.p.
Richiamati come motivi di impugnazione relativi a violazione di norme processuali, omissione di prova decisiva e vizio di motivazione; la Corte ha osservato che la censura relativa all'omissione di prova decisiva (lett. d) non attiene direttamente al tema della ricusazione e quindi non poteva fondare l'impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità.
art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.
Richiamato come limite alla materia del ricorso per cassazione rispetto ai motivi consentiti: la Corte ha valutato che il ricorso non rispettava i limiti di specificità richiesti.
Massime di principio
- Un ricorso contro un'ordinanza che dichiara inammissibile una ricusazione deve confrontarsi specificamente e argomentatamente con le ragioni dell'ordinanza stessa; non è sufficiente riproporre i fatti e le argomentazioni dell'atto di ricusazione.
- Censure che attengono all'ammissione o meno di prove decisive attengono normalmente al merito del processo e, se sollevate in un ricorso per la dichiarazione di inammissibilità della ricusazione, possono risultare estranee alla materia impugnata.
- Le istanze processuali che incidono sulla regolare prosecuzione del processo (es. richiesta di rimessione per incompatibilità ambientale) devono essere notificate alle altre parti secondo le norme di rito, altrimenti sono inammissibili.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di spese e imporre somme alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti manifestamente inammissibile e con profili di colpa; è quindi importante valutare la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla.
- Le doglianze circa l'imparzialità del giudice devono essere formulate con specificità fattuale e dimostrabile; affermazioni generiche o non direttamente confrontate con il provvedimento impugnato tendono a non essere accolte.
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