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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28784/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non soddisfacessero il requisito di specificità imposto dagli artt. 581 e 591 c.p.p., perché privi di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di appello e meramente reiterativi delle doglianze già esaminate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato un imputato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, infliggendogli la pena di quattro anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, oltre alle spese. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando in sostanza un trattamento sanzionatorio più favorevole. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e non specifici, poiché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma riproponevano in modo assertivo le stesse doglianze già formulate in appello. La Corte territoriale aveva infatti valorizzato il dato ponderale della sostanza, la somma rinvenuta, il libro mastro con i nominativi degli acquirenti e l'organizzazione dello spaccio presso l'abitazione dell'imputato, ove egli era sottoposto a detenzione domiciliare, escludendo la lieve entità e riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata per la condanna in materia di stupefacenti; il giudice di merito ha escluso la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 sulla base dei dati fattuali complessivi.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità è stata negata in ragione della quantità di droga, del denaro rinvenuto, della tenuta di un libro mastro e dell'organizzazione dello spaccio presso l'abitazione dell'imputato.

  • art. 581 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inosservanza dei requisiti di specificità dei motivi determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente come riferimento alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento è stato contestato ma ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della motivazione della decisione impugnata; non è sufficiente riproporre in modo generico le stesse censure già svolte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La mancanza di specifico confronto con le ragioni poste a base della sentenza impugnata determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
  • In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici fattuali rilevanti; il dato quantitativo, il denaro rinvenuto, la contabilità degli acquirenti e l'organizzazione dello spaccio possono escludere la riconducibilità al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica, fondata su elementi concreti del caso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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