Cassazione Civile, Ordinanza n. 30473/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all’anno d’imposta 2007, conseguente a controllo formale ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per asserita errata compensazione di un credito IVA. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della società. In cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per omessa pronuncia e per motivazione meramente per relationem, lamentando che il giudice d’appello non avesse esaminato molteplici censure: inesistenza o invalidità della notifica della cartella, mancanza di relata e attestazione di conformità, notifica di un atto parziale, carenza di motivazione e di elementi essenziali della cartella, mancata indicazione del responsabile del procedimento, dei termini e del giudice competente, assenza di sottoscrizione, violazione del ne bis in idem per presenza di altro accertamento sul medesimo anno, prescrizione del potere accertativo e omessa pronuncia sui motivi aggiunti. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiamando un asserito errore di calcolo dell’Amministrazione e, ancora, il difetto di motivazione sulle medesime questioni. La Corte ha rilevato che molte doglianze erano generiche o non autosufficienti perché prive della trascrizione o allegazione degli atti rilevanti (ricorso introduttivo, motivi di appello, cartella, relata di notifica, avvisi di accertamento, motivi aggiunti), e che la motivazione per relationem era ammissibile quando chiara ed esaustiva. Inoltre ha ritenuto inammissibile il profilo sull’errore di calcolo per effetto della doppia conforme e ha escluso che le ulteriori doglianze potessero essere esaminate per le carenze di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla motivazione della sentenza regionale, affermando che la motivazione per relationem è legittima se le ragioni della decisione risultano attribuibili al giudice e in modo chiaro, univoco ed esaustivo. Ha poi dichiarato inammissibili le doglianze di omessa pronuncia e i profili di violazione di legge relativi alla cartella e alla sua notificazione per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti o allegati gli atti necessari a consentire il controllo di legittimità. Quanto al dedotto errore di calcolo, la Corte ha applicato la regola della doppia conforme, escludendo il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. Infine ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Nord s.p.a. e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il controllo formale può costituire il presupposto dell’emissione della cartella di pagamento per recupero di un credito IVA indebitamente compensato.
La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata ritualmente proposta al giudice di merito e che nel ricorso per cassazione siano trascritti puntualmente i relativi atti e motivi per consentire il controllo della Corte.
L’eventuale nullità della notificazione può ritenersi sanata, ove il giudice accerti che lo scopo dell’atto è stato raggiunto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata dichiarata inammissibile o infondata per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta per genericità e per mancata autosufficienza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando operi la doppia conforme di merito; in ogni caso occorre specificità nella prospettazione del fatto controverso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la domanda o eccezione risulti specificamente proposta nel giudizio di merito e sia puntualmente trascritta nel ricorso, con l’indicazione degli atti in cui è stata formulata, secondo il principio di autosufficienza.
- La motivazione per relationem della sentenza di merito è legittima quando le ragioni della decisione siano comunque chiaramente riconducibili al giudice che la adotta e risultino comprensibili, univoche ed esaustive.
- Le doglianze relative a vizi della cartella di pagamento o della sua notificazione richiedono la produzione o trascrizione dell’atto impugnato e della relata di notifica, poiché la Corte di cassazione non può verificare la fondatezza della censura in mancanza degli atti necessari.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione di merito sia sorretta da doppia conforme, salvo che la deduzione investa un fatto non esaminato nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
- In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove o prive di adeguata allegazione documentale: la specificità del ricorso è requisito indispensabile per la verifica della decisività delle censure.
- La mera allegazione di un errore di calcolo o di un vizio della ripresa fiscale non è sufficiente se non è accompagnata dagli atti che consentano di ricostruire il contenuto degli avvisi o della cartella oggetto di contestazione.
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