Cassazione Civile, Ordinanza n. 24549/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso da una società fornitrice per ottenere il pagamento di alcune forniture di riviste e fumetti, documentate da fatture e documenti di trasporto. Il destinatario del decreto ingiuntivo propose opposizione, contestando innanzitutto la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e sostenendo che il foro competente fosse quello di Roma. In particolare, dedusse che il contratto si era perfezionato a distanza tra soggetti con sedi diverse e che, quindi, il luogo di conclusione dell'accordo e/o di insorgenza dell'obbligazione dovesse individuarsi presso la sua sede romana; inoltre, con distinto motivo, contestò la qualificazione del credito come liquido ed esigibile ai fini del foro del luogo di adempimento, affermando di non aver ricevuto la merce indicata nelle fatture e quindi di non dovere il prezzo nei termini ritenuti dal giudice di merito. Il ricorso per cassazione, proposto come regolamento facoltativo di competenza, articolava due motivi: violazione degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e dell'art. 1326 c.c. per omessa considerazione del forum contractus; e violazione degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e dell'art. 1182 c.c. per errata individuazione del forum destinatae solutionis sulla base di un credito ritenuto, dal ricorrente, non liquido né esigibile al domicilio del creditore.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di improcedibilità e ha poi respinto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Ha confermato che il regolamento facoltativo di competenza era stato proposto tempestivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che aveva deciso congiuntamente sulla competenza e sul merito. Nel merito della competenza, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Napoli Nord che aveva radicato la causa presso di sé in base al forum destinatae solutionis. La Corte ha osservato che, nelle controversie relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha l'onere di indicare specificamente il criterio di competenza prescelto, essendo sufficiente che il foro adito corrisponda a uno di quelli concorrenti; grava invece sul convenuto l'onere di contestare tempestivamente e in modo completo tutti i possibili fori. Nel caso concreto, l'opponente non aveva negato l'esistenza di un rapporto contrattuale di fornitura né il prezzo concordato dei beni, limitandosi a contestare la consegna e il pagamento, profili rilevanti per il merito ma non per la competenza. Inoltre, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e precedenti conformi, la Corte ha ribadito che, ai fini del foro del luogo di adempimento ex art. 1182, comma 3, c.c., rilevano solo le obbligazioni pecuniarie liquide, cioè determinate nel loro ammontare o determinabili con criteri non discrezionali; nel caso di specie, il credito era da considerarsi liquido sulla base dell'accordo originario sul prezzo e della mancata contestazione di tale elemento. Ha aggiunto che, per il corrispettivo della vendita di beni mobili, in difetto di diversa pattuizione o in ipotesi di azione giudiziale del venditore per l'inadempimento, il luogo del pagamento coincide con il domicilio del venditore ai sensi dell'art. 1498, comma 3, c.c. Conseguentemente, la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord è stata confermata. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato tra i criteri generali di competenza territoriale concorrente, da contestare tempestivamente e compiutamente dal convenuto per evitare la radicazione della causa presso il giudice adito.
Richiamato quale criterio di competenza territoriale concorrente nelle controversie di obbligazione.
Il foro del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi può radicare la competenza; nel caso concreto è stato applicato il forum destinatae solutionis.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto si era perfezionato a distanza nel luogo di conoscenza della proposta.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore, ai fini della mora ex re e del forum destinatae solutionis, sono solo quelle liquide, determinate o determinabili con criteri non discrezionali.
La liquidità del credito, ai fini della competenza territoriale, va accertata dal giudice allo stato degli atti.
Per il prezzo della vendita di beni mobili, se il pagamento non è contestuale alla consegna o in caso di azione del venditore per l'inadempimento, il luogo di pagamento coincide con il domicilio del venditore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non deve indicare specificamente quale criterio di competenza territoriale intenda invocare, purché il foro scelto corrisponda a uno dei fori concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c.; spetta al convenuto eccepire l'incompetenza in modo tempestivo e con contestazione completa di tutti i fori astrattamente configurabili.
- Ai fini del forum destinatae solutionis ex art. 1182, comma 3, c.c., rilevano soltanto le obbligazioni pecuniarie liquide, cioè già determinate nel loro ammontare oppure determinabili mediante criteri oggettivi e non discrezionali; la verifica va compiuta in base allo stato degli atti.
- La liquidità del credito può risultare anche in via indiretta dal titolo originario e dal comportamento processuale delle parti, inclusa la non contestazione dell'esistenza del rapporto e del prezzo pattuito, mentre le contestazioni sulla consegna della merce o sull'adempimento attengono al merito e non incidono, di per sé, sulla competenza territoriale.
- Nelle controversie relative al prezzo di vendita di beni mobili, se il pagamento non è dovuto al momento della consegna e il venditore agisce giudizialmente per l'adempimento, il luogo di pagamento si individua, salvo diversa pattuizione o usi contrari, nel domicilio del venditore ai sensi dell'art. 1498, comma 3, c.c.
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