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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47173/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 581 c.p.p. e vizio di motivazione. Primo motivo: richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., contestando la sussistenza dell'abitualità in quanto i precedenti addotti dal giudice sarebbero remoti (non oltre il 2017) e quindi non idonei a integrare l'abitualità. Secondo motivo: censura del mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti (in particolare art. 62, co.1, n.4 c.p.) sulla recidiva reiterata; si lamentava che la Corte territoriale aveva dichiarato il motivo aspecifico pur essendo, in realtà, formulata una coerente censura di merito. Si eccepiva che la Corte si era limitata a manifestare non condivisione delle doglianze senza svolgere il necessario giudizio di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. La Corte ha rilevato che il secondo motivo va valutato alla luce della sentenza n. 141/2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co.4 c.p. nella parte in cui preclude il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, co.1, n.4 c.p. sulla recidiva reiterata; ne consegue che la valutazione della Corte territoriale sull'aspecificità del motivo non è più adeguata. Inoltre il primo motivo (art. 131‑bis) conteneva una censura coerente sulla valutazione dei precedenti e sulla rilevanza dell'abitualità, che avrebbe richiesto un esame di merito e non la dichiarazione di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma del reato per cui l'imputato era stato condannato (delitti in materia di stupefacenti), con aggravante della recidiva reiterata specifica nel quinquennio

  • art. 131‑bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dal ricorrente sostenendo che la presunta abitualità non risulta coperta dai precedenti remoti e quindi non impedisce l'applicazione della causa di non punibilità

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Attenuante speciale richiamata dal ricorrente; oggetto del confronto con la recidiva ai fini della prevalenza

  • art. 69, quarto comma c.p.

    Precedentemente impediva il confronto favorevole per l'attenuante rispetto alla recidiva; la Corte costituzionale (sent. n.141/2023) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa parte, con effetto ex tunc, mutando il quadro normativo per la valutazione della prevalenza

  • art. 581 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di ammissione e articolazione dei motivi di appello; la censura mira a che motivi formulati in modo coerente non siano dichiarati aspecifici se contengono una contestazione valutabile

  • Sentenza n. 141 del 2023, Corte costituzionale

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, co.4 c.p. nella parte che preclude il giudizio di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, co.1, n.4 c.p. sulla recidiva reiterata, con efficacia ex tunc; tale svolta impone la rinnovata valutazione del rapporto tra attenuanti e recidiva

Massime di principio

  • Non possono essere dichiarati 'aspecifici' motivi d'appello che formulano una censura coerente e circostanziata sulle risultanze e sulla valutazione dei precedenti: tali censure richiedono in genere un giudizio di merito e non l'esclusione per aspecificità.
  • Quando interviene una pronuncia costituzionale che modifica il quadro normativo (es. Corte cost. n.141/2023), i motivi d'appello devono essere riesaminati alla luce della nuova normativa: non è possibile mantenere decisioni di inammissibilità fondate su disposizioni poi dichiarate illegittime.
  • Sul rapporto tra recidiva e attenuanti il giudice deve compiere un confronto motivato: dopo la pronuncia costituzionale il giudice d'appello deve valutare se l'attenuante di cui all'art.62,1,n.4 c.p. prevale sulla recidiva reiterata e motivare la scelta.
  • Nelle contestazioni relative alla causa di non punibilità (art.131‑bis) è essenziale argomentare la rilevanza e la non abitualità dei precedenti (es. remoteness, natura delle condanne/denunce); la mera elencazione di precedenti non giustifica una valutazione ostativa automatica.
  • Il giudice delle impugnazioni deve distinguere chiaramente tra inammissibilità formale e valutazione di merito: se il giudice territoriale non condivide le doglianze, deve comunque affrontarle sul piano del merito quando la censura è formulata in termini valutabili.
  • Se la Corte di Cassazione annulla un'ordinanza per vizio di valutazione senza rinvio, dispone comunque la trasmissione degli atti al giudice di merito per il nuovo esame richiesto; questo rimedio è appropriato quando l'errore è nella valutazione da parte della corte territoriale.

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