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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04059/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una successione ereditaria: il coniuge superstite e un figlio del de cuius avevano agito per accertare i rispettivi diritti ereditari sul patrimonio del defunto, deducendo l'esistenza di donazioni indirette di beni immobili, mobili e denaro in favore di un altro figlio, asseritamente lesive della quota di legittima. Veniva inoltre proposta domanda di revocazione per ingratitudine di una donazione indiretta avente a oggetto la metà indivisa di un immobile. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il coniuge superstite deduceva: nullità della sentenza d'appello per motivazione inesistente o solo apparente, perché la Corte territoriale avrebbe solo richiamato la sentenza di primo grado senza esaminare davvero i motivi di gravame; omesso esame di fatti decisivi e mancato accertamento di ulteriori donazioni mobiliari indirette; violazione degli artt. 553 e 556 c.c. per avere escluso l'accertamento, ai fini della reintegrazione della legittima, di donazioni effettuate dal de cuius a soggetti terzi estranei al giudizio; omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 801 e 802 c.c. in relazione alla domanda di revocazione della donazione per ingratitudine.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello non presentava una motivazione solo apparente, poiché la Corte territoriale aveva individuato le censure degli appellanti e le aveva esaminate, sia pure sinteticamente, anche mediante rinvio agli argomenti del primo giudice. Ha invece dichiarato inammissibili i successivi cinque motivi, perché diretti sostanzialmente contro la sentenza di primo grado e non contro la decisione di appello, con censure non proponibili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 553 c.c.

    Richiamato in relazione alla ricomprensione delle donazioni nell'asse ereditario ai fini della tutela della quota di legittima.

  • art. 556 c.c.

    Richiamato in relazione al calcolo della disponibile e alla verifica dell'eventuale lesione di legittima mediante imputazione delle donazioni.

  • art. 801 c.c.

    Richiamato per la disciplina della revocazione della donazione per ingratitudine.

  • art. 802 c.c.

    Richiamato per la disciplina processuale e sostanziale della revocazione della donazione.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato solo per evidenziare che il ricorso per salto in cassazione presuppone ipotesi particolari, oggi peraltro abrogate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza d'appello non è solo apparente quando il giudice di secondo grado individua le censure proposte e le esamina, anche sinteticamente e mediante rinvio agli argomenti del primo giudice, purché emerga una valutazione effettiva della loro infondatezza.
  • In cassazione non possono essere riproposte come se il giudizio fosse di merito censure rivolte sostanzialmente contro la sentenza di primo grado: il sindacato di legittimità deve investire la decisione d'appello con motivi a critica vincolata.
  • Le doglianze di omesso esame di fatti decisivi o di violazione di legge sono inammissibili se, nella sostanza, mirano a ottenere un nuovo esame del merito delle prove o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Nel contenzioso successorio sulla lesione di legittima, le contestazioni relative a donazioni indirette e alla loro imputazione nell'asse ereditario devono essere veicolate con censure specifiche e riferite alla decisione impugnata, non in forma generica o meramente reiterativa del giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariDonazioniImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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