Cassazione Civile, Ordinanza n. 29463/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente, quale cessionaria del credito vantato da una casa di cura verso un'ASL, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 sulle somme pagate in ritardo dalla debitrice pubblica. L'ASL aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto ritenendo che le fatture fossero state pagate nei termini contrattuali. In appello, la Corte territoriale aveva confermato la decisione osservando che il contratto subordinava, in presenza di un comitato ispettivo operativo, la decorrenza del termine di pagamento alla comunicazione degli esiti delle verifiche ispettive, sicché il pagamento effettuato risultava tempestivo. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e degli artt. 6 e 10 del contratto, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto subordinata l'esigibilità del credito alle verifiche ispettive, mentre la clausola avrebbe previsto solo un pagamento differito e un'eventuale liquidazione diversa in caso di esito negativo dei controlli a campione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una mera contrapposizione della lettura contrattuale proposta dalla ricorrente a quella accolta dai giudici di merito, senza denunciare specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata fondava la propria interpretazione anche su un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, relativo alla piena operatività del comitato ispettivo. Per effetto della soccombenza, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente rispetto al tema dell'interpretazione contrattuale; la Corte non lo considera norma decisiva per la censura proposta.
Le censure sull'interpretazione del contratto sono ammissibili in cassazione solo se deducono la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione illogica o insufficiente, non potendo risolversi in una diversa lettura del testo contrattuale.
Il ricorrente aveva formalmente denunciato violazione di legge, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con i canoni ermeneutici effettivamente applicati dal giudice di merito.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stata accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Costituiscono la base della pretesa per interessi moratori sulle somme pagate in ritardo.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni legali di ermeneutica o di una motivazione illogica.
- Per dedurre utilmente in cassazione la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente quali canoni degli artt. 1362 ss. c.c. sarebbero stati violati e in quale passaggio la sentenza se ne sarebbe discostata; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura della clausola.
- La censura di legittimità è inammissibile quando investe soltanto il risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito, se tale interpretazione è una delle possibili letture del contratto e risulta sorretta da un accertamento di fatto non specificamente censurato.
- Quando la decisione di merito combina interpretazione contrattuale e accertamenti fattuali sulla concreta operatività di meccanismi previsti dal contratto, il ricorso per cassazione deve colpire entrambe le rationes decidendi; altrimenti resta inammissibile.
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