Cassazione Civile, Ordinanza n. 25479/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società operatrice di un impianto fotovoltaico aveva impugnato davanti al TAR Lazio un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato in attuazione dell'art. 36 del d.l. n. 124/2019, che disciplinava modalità e contenuto della comunicazione con cui gli operatori che avevano cumulato la deduzione fiscale prevista dalla l. n. 388/2000 e gli incentivi dei c.d. "conti energia" potevano scegliere di assoggettare a imposizione diretta l'importo dedotto, così da conservare gli incentivi già percepiti. La società chiedeva sia l'annullamento dell'atto sia l'accertamento del diritto a mantenere il cumulo tra tariffe incentivanti e deduzione fiscale, anche in caso di tardiva comunicazione o tardivo pagamento dell'imposta. Il GSE, pur non essendo autore dell'atto impugnato, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice tributario, trattandosi di materia esclusivamente tributaria, senza esercizio di potere amministrativo rilevante ai fini della giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, individuato nel TAR Lazio, rimettendo a quel giudice anche la regolazione delle spese. Ha ritenuto che l'atto impugnato fosse un atto amministrativo generale, meramente ricognitivo e attuativo della disciplina primaria, privo di contenuto impositivo individualizzato; pertanto, non sussisteva la giurisdizione tributaria. La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto volta a contestare un atto generale incidentale rispetto alla disciplina dei benefici energetici e non un atto rientrante nell'elenco di quelli impugnabili davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
art. 36, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in l. 19 dicembre 2019, n. 157
La disposizione introduce una facoltà rimessa alla scelta del privato per mantenere le tariffe incentivanti, mediante assoggettamento a imposizione diretta dell'importo già dedotto, e il provvedimento dell'Agenzia delle entrate si limita a dettare le modalità attuative della comunicazione.
art. 6, commi 13 e ss., l. n. 388/2000
È la base dell'agevolazione fiscale che, nel caso concreto, era stata cumulata con gli incentivi dei conti energia.
La mancanza di un atto impositivo individualizzato, ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili, esclude la giurisdizione del giudice tributario.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
"Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente"
L'impugnazione diretta ed esclusiva di un atto amministrativo generale non si propone davanti al giudice tributario, ma nella diversa sede competente.
art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104/2010
La controversia è ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando viene impugnato un atto amministrativo generale, meramente attuativo di una norma primaria, privo di contenuto impositivo individualizzato, la giurisdizione tributaria non è configurabile.
- Il giudice tributario conosce delle controversie soltanto se vi è un atto rientrante, in senso sostanziale, tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992; in difetto, l'azione non può essere traslata nella giurisdizione tributaria tramite un'impugnazione diretta dell'atto generale.
- Le controversie che investono la legittimità di atti generali incidenti sulla disciplina di benefici, incentivi o procedure amministrative attuative della normativa primaria ricadono nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non essendo sufficiente che la disciplina sottostante abbia riflessi fiscali.
- La natura impugnatoria del processo tributario impedisce di proporre davanti al giudice tributario una domanda di mero accertamento negativo della debenza del tributo, ove manchi un atto individuale di imposizione da contestare.
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