Cassazione Penale, Sentenza n. 20645/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione degli artt. 274 e 275 c.p.p.; il ricorrente deduce che il Tribunale non ha valutato adeguatamente i numerosi elementi prodotti per dimostrare la "recisione" dei legami con il contesto camorristico: mancanza di continuità di rapporti dopo l'arresto del 2018, periodo di arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro, assenza di nuovi reati, ruolo ritenuto marginale nel sodalizio e pena già scontata, nonché il tempo trascorso. Si lamenta inoltre che il Tribunale abbia travalicato i limiti del principio devolutivo nell'appello cautelare e non abbia dato riscontro puntuale alle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte reiterative e prive di un confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. Il Tribunale aveva motivato in modo congruo l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione dei reati, evidenziando il ruolo operativo e di primo piano dell'imputato nel sodalizio "Nuovo Clan Partenio" (attività usuraria rilevante, gestione della base logistica, rapporti con i vertici, partecipazione a riunioni di programmazione, condotte violente). La Corte ha confermato che, per i reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis), opera una presunzione particolarmente gravosa circa l'adeguatezza della misura carceraria; ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali sul "tempo silente" e sul limite del sindacato in Cassazione (solo vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevanza dell'attualità del pericolo di reiterazione; il giudice cautelare deve compiere una valutazione prognostica che consideri modalità della condotta, personalità e contesto, senza dover individuare specifiche occasioni future di reato
Richiama le presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari; per i reati di cui al comma 3 (in particolare quelli associativi di tipo mafioso) la presunzione di adeguatezza della misura carceraria è particolarmente forte
Limiti dell'appello cautelare: il Tribunale non può andare oltre i motivi devoluti; deve verificare vizi di legge o la presenza di fatti nuovi idonei a modificare la decisione di merito, senza riesaminare completamente la questione di fatto
Il "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non è di per sé rilevante ai fini della revoca o sostituzione della misura, salvo che il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura non si configuri come fatto sopravvenuto e deducente l'attenuazione delle esigenze cautelari
Per i delitti di tipo mafioso opera una presunzione che giustifica l'applicazione di misure cautelari severe (la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevalente in tali ipotesi)
Limiti di sintesi nella motivazione del ricorso in Cassazione: il ricorso deve essere sintetizzato nei limiti stabiliti dall'articolo per la motivazione della doglianza
Previsione della condanna alle spese processuali e possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (qui applicata: euro 3.000 alla Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Obblighi di comunicazione a carico della cancelleria in caso di decisione di legittimità (adempimenti di comunicazione dell'esito del provvedimento)
Massime di principio
- In casi di reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis) la giurisprudenza tende a ritenere la custodia cautelare adeguata: il semplice decorso del tempo non è sufficiente a rimuovere la presunzione di pericolosità
- Per ottenere la sostituzione della misura cautelare è necessario allegare e dimostrare elementi concreti, specifici e nuovi che depongano in modo significativo per la recisione dei legami criminali (es. prova di interruzione effettiva dei rapporti, attività lecite stabili, comportamenti che dimostrino la riabilitazione)
- In sede di appello cautelare il sindacato del giudice è limitato: non può riesaminare liberamente il fatto ma solo verificare errori di diritto, insufficienza o illogicità manifesta della motivazione o l'emersione di fatti nuovi rilevanti
- La Cassazione non sostituisce la valutazione dei fatti del giudice di merito: le censure che si riducono a una diversa valutazione degli elementi indizianti sono inammissibili o infondate
- Il "tempo silente" tra il fatto e l'atto non costituisce di per sé un elemento utile alla revoca della misura; rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione/esecuzione della misura e la presenza di fatti sopravvenuti che attestino l'attenuazione delle esigenze cautelari
- Chi propone ricorso prenda in considerazione il rischio di condanna alle spese e sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità: è essenziale formulare censure puntuali e fondate su profili di diritto o di manifesta illogicità della motivazione
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