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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05274/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2012 e 2013 notificati a un'associazione sportiva dilettantistica e, in solido, alla persona fisica che ne aveva rivestito la carica di legale rappresentante nel periodo considerato, con altri soggetti indicati come coobbligati. L'Ufficio aveva contestato la totale mancanza dei requisiti per accedere al regime fiscale agevolato della L. 398/1991 e, per conseguenza, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale, rideterminando l'imposta dovuta in via ordinaria. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) vizi motivazionali e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, assumendo che la CTR si fosse limitata a recepire acriticamente le argomentazioni dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Amministrazione non avesse provato i fatti costitutivi della pretesa tributaria; 3) violazione dell'art. 38 c.c., contestando la ritenuta coobbligazione solidale della ricorrente per i debiti dell'associazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e non meramente apparente; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque nuovo in cassazione, dato che nei gradi di merito non era stata contestata la pretesa erariale nel merito; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del legale rappresentante di associazione non riconosciuta, applicabile anche ai debiti tributari, copre le obbligazioni insorte nel periodo di concreta gestione e che, nel caso, la CTR aveva correttamente ravvisato la responsabilità della ricorrente per il periodo in cui aveva ricoperto la carica. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, ai fini del contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dalla normativa processuale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio ex n. 5, per sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è ridotto al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione: è deducibile solo l'anomalia motivazionale radicale, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere esistente e costituzionalmente rilevante; non è censurabile in cassazione il mero dissenso sulla sua adeguatezza.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro della doverosa motivazione della sentenza, violabile solo in presenza di motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova va verificato in relazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se introduce in cassazione questioni di fatto o di prova non devolute nei precedenti gradi.

  • art. 38 c.c.

    Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde personalmente e solidalmente dei debiti dell'ente per le obbligazioni insorte nel periodo in cui ha agito in nome e per conto dell'associazione; il principio si applica anche ai debiti tributari.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997

    È richiamato nel quadro della solidarietà per le violazioni tributarie contestate all'ente e ai soggetti coinvolti.

  • L. 398/1991

    Il regime fiscale agevolato è negato in presenza della totale assenza dei requisiti richiesti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato ai soli casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non potendosi sindacare la mera insufficienza argomentativa.
  • Una censura relativa al difetto di prova è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e se introduce una questione nuova, non dedotta nei gradi di merito.
  • In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente si collega alla concreta attività gestoria svolta e si estende ai debiti sorti nel periodo di investitura; il principio opera anche per obbligazioni tributarie.
  • Quando l'associazione non riconosciuta è gestita da un legale rappresentante nel periodo di insorgenza del debito fiscale, la sua responsabilità personale e solidale può essere affermata senza necessità di provare una specifica attività negoziale, purché emerga la concreta ingerenza nella gestione dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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