Cassazione Civile, Ordinanza n. 25222/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia origina da un verbale del 22 novembre 2008 con cui veniva contestata a un automobilista la violazione del limite di velocità sulla strada provinciale n. 49, al km 9+200, per superamento di 79 km/h. L'interessato proponeva opposizione davanti al Giudice di pace, che la accoglieva ritenendo rilevante l'omessa indicazione nel verbale degli estremi del decreto prefettizio che autorizzava, su quel tratto stradale, il controllo elettronico della velocità e la contestazione differita. In appello il comune otteneva riforma della decisione e il rigetto dell'opposizione. In cassazione il ricorrente affidava il ricorso a cinque motivi: (1) violazione delle norme del Codice della strada e del decreto-legge 121/2002 convertito in legge 168/2002, oltre a vizi motivazionali, per avere il giudice d'appello escluso che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio integrasse vizio del verbale; (2) violazione delle norme sulle caratteristiche dell'appalto e dell'esecuzione del Codice della strada, per non avere esaminato la dedotta nullità del contratto di noleggio dell'autovelox stipulato con una società privata, con corrispettivo pari al 29,10% dei proventi delle sanzioni; (3) violazione degli artt. 97 Cost., 45 e 142 C.d.S. e vizio di motivazione, per mancato esame della nullità del contratto di noleggio e della conseguente incidenza sul certificato di taratura anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015; (4) censura sull'inesistenza giuridica del verbale e della notificazione; (5) violazione delle norme del Codice della strada e della legge 168/2002, per avere il giudice d'appello attribuito alla polizia municipale il potere di accertare con autovelox le infrazioni su tutto il territorio comunale. Il comune resisteva con controricorso e memoria, deducendo anche improcedibilità del ricorso per asserita difformità dei documenti allegati alla PEC.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal comune. Nel merito ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. La Corte ha accertato che l'infrazione era stata rilevata su strada extraurbana secondaria e che il verbale non riportava gli estremi del decreto prefettizio che autorizzava il rilevamento della velocità mediante autovelox e la contestazione differita. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha affermato che tale omissione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, lesivo del diritto di difesa e non sanabile nella successiva opposizione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo l'opposizione e annullando il provvedimento impugnato. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico del comune soccombente.
Norme richiamate
Norma sostanziale violata nel verbale per eccesso di velocità; richiamata come base della contestazione.
art. 4 d.l. 121/2002 conv. in L. 168/2002
Rilevante per l'autorizzazione al rilevamento della velocità e per la contestazione differita; la sua mancanza nel verbale è stata ritenuta decisiva.
Richiamato in relazione alla contestazione immediata/differita e al contenuto del verbale.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della contestazione e degli adempimenti del verbale.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla classificazione della strada e alla disciplina applicabile.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al contestato contratto di appalto/noleggio.
Richiamato nel quinto motivo per il potere di accertamento delle infrazioni da parte della polizia municipale.
Richiamato nei motivi secondo e quinto per la disciplina tecnica e organizzativa dell'accertamento con autovelox.
art. 97 Cost.
Richiamato nel terzo motivo come parametro di legittimità del procedimento e del contratto di noleggio.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla validità dell'apparecchiatura e del suo impiego.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, in assenza di ulteriori accertamenti in fatto.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Richiamato solo per dichiarare inammissibile l'eccezione di improcedibilità sollevata dal controricorrente.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel verbale di contestazione degli estremi del decreto prefettizio che autorizza il controllo elettronico della velocità e la contestazione differita costituisce un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, idoneo a pregiudicare il diritto di difesa del destinatario.
- Un vizio originario del verbale derivante dall'omessa indicazione degli elementi essenziali dell'autorizzazione prefettizia non è sanato dalla successiva fase di opposizione giudiziale.
- Quando la decisione di merito possa essere assunta sulla base degli atti già acquisiti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
- Le ulteriori censure restano assorbite quando il ricorso sia accolto per un motivo che comporta la definizione della controversia e l'annullamento del provvedimento impugnato.
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