Cassazione Penale, Sentenza n. 28936/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), rilevando che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'abitualità del comportamento nonostante l'ultimo illecito risalisse a circa 21 anni prima; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sospensione del processo per ammissione alla messa alla prova, con la censura che i precedenti penali non costituiscono di per sé ostacolo all'ammissione e che non è stata adeguatamente valutata la possibilità di un percorso riabilitativo personalizzato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto infondato il motivo: ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione della tenuità è operata con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p. e che l'abitualità (presupposto ostativo) sussiste se l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame; la Corte territoriale ha correttamente valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e motivato la non applicabilità dell'art.131-bis. Sulla seconda doglianza ha ritenuto il motivo inammissibile e manifestamente infondato, perché la richiesta di messa alla prova era tardiva rispetto ai termini processuali previsti (art.464-bis c.p.p.) e mancava il presupposto dell'attivazione dell'ufficio di esecuzione esterna per un programma terapeutico. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p.; non è necessaria l'analisi di tutti gli elementi indicati, ma solo di quelli ritenuti rilevanti. L'abitualità è ostativa se l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame.
Codice penale, art. 133, comma 1
Fornisce i criteri per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art.131-bis; la valutazione può concentrarsi sugli elementi ritenuti rilevanti dal giudice.
Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
"Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame."
Principio interpretativo vincolante: per escludere l'applicabilità dell'art.131-bis per abitualità occorrono almeno due ulteriori illeciti; il giudice può considerare anche illeciti considerati non punibili ex art.131-bis o illeciti precedenti anche se non irreversibilmente condannati.
Codice penale, artt. 624, 625 n.7 e n.4; art. 62 n.6 e n.4
Norme sostanziali relative al furto e alle circostanze aggravanti/attenuanti: la Corte territoriale ha riconsiderato la qualificazione del fatto e la prevalenza di attenuanti su aggravanti determinando la riduzione della pena.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
Limiti di impugnazione per il ricorso per cassazione in relazione ai motivi dedotti rispetto al giudicato di merito (richiamato in tema di limiti formali del ricorso).
Codice di procedura penale, art. 464-bis, comma 2
"la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 o 422 o fino alla dichiarazione di apertura del giudizio direttissimo .."
La richiesta di messa alla prova deve essere proposta entro i termini processuali previsti; la tardività della domanda comporta l'inammissibilità. Inoltre è richiesto che sia stato avviato il presupposto procedurale (es. attivazione dell'ufficio esecuzione esterna per un programma terapeutico) per la valutazione.
Ha introdotto/modificato la disciplina sulla messa alla prova (art.464-bis c.p.p.) e i termini per la proposta della domanda.
Codice di procedura penale, artt. 421 e 422
Riferimento ai termini per la formulazione delle conclusioni nel processo, rilevanti per la tempestività della richiesta di messa alla prova.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art.131-bis (non punibilità per tenuità) richiede una valutazione complessiva della condotta: non solo il valore del bene sottratto, ma anche le modalità del fatto e i precedenti dell'autore. I precedenti specifici, anche se datati, possono impedire l'applicazione della non punibilità quando emergano elementi di abitualità.
- Per configurare l'ostativo requisito dell'abitualità è necessario, secondo le Sezioni Unite, che l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre a quello in esame; quindi un singolo precedente remoto difficilmente basterà a escludere l'art.131-bis, mentre una serie di precedenti anche datati può legittimamente essere valutata come indice di recidiva/abitualità.
- Le circostanze attenuanti (anche generiche) e la valutazione della particolare tenuità sono distinti piani valutativi: è possibile riconoscere attenuanti senza ritenere comunque configurabile la non punibilità per tenuità quando il complesso della condotta e i precedenti non depongano per la sostanziale occasionalità del comportamento.
- La richiesta di messa alla prova deve essere proposta nei termini processuali stabiliti (art.464-bis c.p.p.); la tardività rende la domanda inammissibile indipendentemente da considerazioni sul merito. Inoltre l'accesso al programma richiede l'esistenza o la proposta di un progetto esecutivo/terapeutico (coinvolgimento dell'ufficio di esecuzione esterna), condizione necessaria per ogni valutazione sul merito.
- I precedenti penali non costituiscono automaticamente un ostacolo insormontabile alla messa alla prova, ma la loro incidenza va valutata con riferimento alla pericolosità sociale e alla finalità rieducativa: la mera esistenza di precedenti non significa che la messa alla prova debba essere sempre negata, purché siano rispettati i presupposti formali e sia plausibile un percorso terapeutico/riabilitativo.
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