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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28936/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.), rilevando che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'abitualità del comportamento nonostante l'ultimo illecito risalisse a circa 21 anni prima; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di sospensione del processo per ammissione alla messa alla prova, con la censura che i precedenti penali non costituiscono di per sé ostacolo all'ammissione e che non è stata adeguatamente valutata la possibilità di un percorso riabilitativo personalizzato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto infondato il motivo: ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione della tenuità è operata con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p. e che l'abitualità (presupposto ostativo) sussiste se l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame; la Corte territoriale ha correttamente valorizzato i precedenti specifici dell'imputato e motivato la non applicabilità dell'art.131-bis. Sulla seconda doglianza ha ritenuto il motivo inammissibile e manifestamente infondato, perché la richiesta di messa alla prova era tardiva rispetto ai termini processuali previsti (art.464-bis c.p.p.) e mancava il presupposto dell'attivazione dell'ufficio di esecuzione esterna per un programma terapeutico. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata con riferimento ai criteri dell'art.133 c.p.; non è necessaria l'analisi di tutti gli elementi indicati, ma solo di quelli ritenuti rilevanti. L'abitualità è ostativa se l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame.

  • Codice penale, art. 133, comma 1

    Fornisce i criteri per la valutazione della tenuità dell'offesa ai fini dell'art.131-bis; la valutazione può concentrarsi sugli elementi ritenuti rilevanti dal giudice.

  • Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    "Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame."

    Principio interpretativo vincolante: per escludere l'applicabilità dell'art.131-bis per abitualità occorrono almeno due ulteriori illeciti; il giudice può considerare anche illeciti considerati non punibili ex art.131-bis o illeciti precedenti anche se non irreversibilmente condannati.

  • Codice penale, artt. 624, 625 n.7 e n.4; art. 62 n.6 e n.4

    Norme sostanziali relative al furto e alle circostanze aggravanti/attenuanti: la Corte territoriale ha riconsiderato la qualificazione del fatto e la prevalenza di attenuanti su aggravanti determinando la riduzione della pena.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1

    Limiti di impugnazione per il ricorso per cassazione in relazione ai motivi dedotti rispetto al giudicato di merito (richiamato in tema di limiti formali del ricorso).

  • Codice di procedura penale, art. 464-bis, comma 2

    "la richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 o 422 o fino alla dichiarazione di apertura del giudizio direttissimo .."

    La richiesta di messa alla prova deve essere proposta entro i termini processuali previsti; la tardività della domanda comporta l'inammissibilità. Inoltre è richiesto che sia stato avviato il presupposto procedurale (es. attivazione dell'ufficio esecuzione esterna per un programma terapeutico) per la valutazione.

  • Legge n. 67/2014

    Ha introdotto/modificato la disciplina sulla messa alla prova (art.464-bis c.p.p.) e i termini per la proposta della domanda.

  • Codice di procedura penale, artt. 421 e 422

    Riferimento ai termini per la formulazione delle conclusioni nel processo, rilevanti per la tempestività della richiesta di messa alla prova.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art.131-bis (non punibilità per tenuità) richiede una valutazione complessiva della condotta: non solo il valore del bene sottratto, ma anche le modalità del fatto e i precedenti dell'autore. I precedenti specifici, anche se datati, possono impedire l'applicazione della non punibilità quando emergano elementi di abitualità.
  • Per configurare l'ostativo requisito dell'abitualità è necessario, secondo le Sezioni Unite, che l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre a quello in esame; quindi un singolo precedente remoto difficilmente basterà a escludere l'art.131-bis, mentre una serie di precedenti anche datati può legittimamente essere valutata come indice di recidiva/abitualità.
  • Le circostanze attenuanti (anche generiche) e la valutazione della particolare tenuità sono distinti piani valutativi: è possibile riconoscere attenuanti senza ritenere comunque configurabile la non punibilità per tenuità quando il complesso della condotta e i precedenti non depongano per la sostanziale occasionalità del comportamento.
  • La richiesta di messa alla prova deve essere proposta nei termini processuali stabiliti (art.464-bis c.p.p.); la tardività rende la domanda inammissibile indipendentemente da considerazioni sul merito. Inoltre l'accesso al programma richiede l'esistenza o la proposta di un progetto esecutivo/terapeutico (coinvolgimento dell'ufficio di esecuzione esterna), condizione necessaria per ogni valutazione sul merito.
  • I precedenti penali non costituiscono automaticamente un ostacolo insormontabile alla messa alla prova, ma la loro incidenza va valutata con riferimento alla pericolosità sociale e alla finalità rieducativa: la mera esistenza di precedenti non significa che la messa alla prova debba essere sempre negata, purché siano rispettati i presupposti formali e sia plausibile un percorso terapeutico/riabilitativo.

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