Cassazione Penale, Sentenza n. 28704/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis del processo di appello che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado e rideterminato la pena a 4 anni e 8 mesi e multa di €18.000 per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) relativa al sequestro di marijuana, hashish e cocaina. Due motivi principali: (1) censura della qualificazione giuridica del fatto e mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; (2) contestazione della confisca della somma di denaro sequestrata nell'abitazione, sostenendo che tale somma fosse di proprietà della convivente Francesca Crisafulli e chiedendo il dissequestro e la restituzione a quest'ultima.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'imputato, nel formulare la richiesta ex art. 599-bis, aveva rinunciato a tutti i motivi di appello (fatta eccezione per questioni specifiche sulla continuazione e sulla confisca), e tale rinuncia produce effetti preclusivi anche in sede di legittimità; quindi non poteva proporre ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: l'imputato aveva affermato in appello che la somma era di proprietà di terza persona (la convivente), pertanto la confisca non lederebbe la sua sfera giuridica e la relativa impugnazione spettava al terzo interessato tramite incidente di esecuzione dopo la definitività della sentenza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regola l'accordo sulla determinazione della pena in appello; la rinuncia ai motivi di gravame effettuata dall'imputato nell'ambito dell'accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi anche in sede di legittimità, impedendo di impugnare questioni già oggetto di rinuncia.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che incrimina la detenzione di stupefacenti in funzione di cessione a terzi; la contestazione della qualificazione giuridica del fatto (applicazione del comma 5) è stata ritenuta inammissibile perché l'imputato aveva rinunciato a tale motivo in sede di accordo ai sensi dell'art. 599-bis.
Norma richiamata in relazione alla condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla liquidazione della somma da versare in favore della Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria processuale al ricorrente.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato quale norma procedurale sul trattamento del ricorso (modalità di trattazione), indicazione che il ricorso è stato trattato ai sensi di detta disposizione.
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per motivare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende nella condanna pecuniaria accessoria.
Massime di principio
- La rinuncia espressa ai motivi di appello nell'ambito di un accordo ai sensi dell'art. 599-bis comporta effetti preclusivi estesi, impedendo all'imputato di proporre successivi ricorsi in cassazione su questioni già rinunciate, compresa la qualificazione giuridica del fatto.
- Se in sede di appello l'imputato dichiara che un bene o una somma appartiene a terzi e chiede il dissequestro per conto di quel terzo, l'imputato stesso può risultare privo di interesse a impugnare una confisca successiva: la tutela della proprietà spettante al terzo va esperita da quest'ultimo mediante incidente di esecuzione dopo la definitività della sentenza.
- Le questioni rilevabili d'ufficio possono comunque essere precluse dalla rinuncia dell'imputato nell'accordo sulla pena; la corte di legittimità verifica l'ammissibilità del ricorso anche in base alla presenza di tali rinunce.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e può comportare l'irrogazione di una somma a carico del ricorrente (es. Cassa delle Ammende), salvo che non sussistano elementi di evidente colpa nella proposizione del ricorso.
- In situazioni analoghe è consigliabile che il terzo che rivendica la proprietà di beni sequestrati agisca tempestivamente con gli strumenti processuali adeguati (es. incidente di esecuzione) per evitare di perdere la possibilità di ottenere la restituzione.
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