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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28703/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per violazione della legge penale nella rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019: la Corte territoriale, pur rideterminando la pena base alla luce della nuova cornice edittale, non ha applicato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado e non impugnate dal pubblico ministero. Si chiedeva l'annullamento senza rinvio con rideterminazione della pena ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello, nell'applicare la nuova cornice edittale determinata dalla sentenza costituzionale n. 40/2019, aveva omesso di applicare la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado (e non impugnate dal P.M.), violando il divieto di reformatio in peius. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in applicazione dei parametri del primo giudice: nuova pena base rideterminata dalla Corte territoriale ridotta di un quarto per le attenuanti generiche (da 6 a 4 anni e 6 mesi di reclusione e da 21.000 a 15.750 euro di multa), quindi applicata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato, con conseguente pena definitiva di 3 anni di reclusione e 10.500 euro di multa.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma che disciplina la fattispecie di reato per la quale è stata comminata la pena; rappresenta la base edittale alla quale si è applicata la nuova misura indicata dalla Corte costituzionale e sulla quale è stata operata la rideterminazione della pena.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Decisione che ha inciso sulla cornice edittale della fattispecie, determinando l'applicabilità di una disciplina più favorevole e imponendo la rideterminazione delle pene inflitte con sentenze irrevocabili; il giudice che ridetermina la pena deve tener conto della nuova cornice come indicatore del disvalore astratto del fatto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma procedurale citata in relazione alla trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero alla Corte di cassazione; disciplina le conclusioni scritte del P.M. nei procedimenti davanti alla Suprema Corte.

  • Principio del divieto di reformatio in peius

    Principio secondo cui il giudice che riesamina una sentenza non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto al giudicato. Applicato in senso che l'eliminazione totale di una riduzione di pena precedentemente riconosciuta, senza impugnazione del P.M., è vietata.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 4085 del 26/11/2019, Greganti; Sez. 1, n. 50693 del 14/11/2019, Frate)

    Orientamenti secondo cui, nell'ambito della rideterminazione della pena alla luce della sentenza costituzionale n. 40/2019, il giudice è legittimato a rinnovare la commisurazione della pena e a quantificare in modo diverso la diminuzione per le attenuanti generiche alla luce della nuova cornice edittale, ma non può sopprimere completamente la diminuzione in violazione del divieto di reformatio in peius.

Massime di principio

  • Quando interviene una pronuncia costituzionale che rende più favorevole la disciplina edittale, il giudice che ridetermina la pena deve ricalcolare la pena base secondo la nuova cornice e poi applicare le circostanze di diminuzione eventualmente riconosciute in sede di primo grado.
  • Se le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute in primo grado e non sono state impugnate dal Pubblico Ministero, la Corte d'appello non può eliminarle: può rivederne la misura in senso più contenuto ma non sopprimerle totalmente, per rispetto del divieto di reformatio in peius.
  • Il giudice di legittimità può, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, annullare senza rinvio la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio e rideterminare direttamente la pena applicando i parametri del primo giudice quando questi non sono stati modificati in appello né contestati dalle parti.
  • Ordine operativo consigliato in casi analoghi: (1) verificare la nuova pena base alla luce della modifica edittale; (2) applicare le circostanze attenuanti già riconosciute (tenendo conto della possibile diversa quantificazione ma non della loro soppressione se non impugnata); (3) applicare le eventuali diminuzioni processuali (es. rito abbreviato).
  • Se la rideterminazione richiede valutazioni probatorie o accertamenti nuovi, la Corte di cassazione dovrebbe disporre il rinvio; se invece le valutazioni rimangono puramente di diritto o di calcolo e i fatti sono già accertati in modo definitivo, la cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena.

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