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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28710/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, terzo interessato, aveva impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto del pubblico ministero che aveva respinto la richiesta di restituzione di una somma di denaro sequestrata nella casa del figlio, indagato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000. Contestava la mancata valutazione, da parte del giudice, della documentazione allegata che attestava la sua titolarità della somma rinvenuta nella cassaforte del figlio e denunciava che l'ordinanza fosse sostanzialmente copia di un altro provvedimento adottato in relazione ad altra posizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto da difensore privo della procura speciale necessaria per stare in giudizio in nome del terzo interessato ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000 e della valutazione che non sussistono elementi per ritenere colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione del terzo interessato al decreto che dispone il diniego di restituzione; contestava l'atto impugnato in primo grado.

  • art. 4, d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale relativa al reato per cui era indagato il figlio (contestazione autonoma al procedimento di sequestro probatorio).

  • art. 100, cod. proc. pen.

    Prevede che il terzo interessato alla restituzione dei beni in sequestro stia in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso privo di tale procura.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione delle spese e il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato equitativamente la somma di Euro 3.000,00.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137, conv. dalla L. 18/12/2020 n. 176

    Richiamato in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero nel procedimento (riferimento procedurale alle comunicazioni del PM).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per la valutazione sulla mancanza di elementi che dimostrino colpa della parte nella determinazione dell'inammissibilità; ha influito sulla misura della sanzione pecuniaria equitativa.

Massime di principio

  • Il terzo interessato che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro deve farsi assistere da un difensore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.; l'assenza di tale procura rende inammissibile il ricorso, indipendentemente dal merito della pretesa sulla titolarità dei beni.
  • Difetti formali di rappresentanza (procura speciale mancata o non prodotta) prevalgono sulla valutazione documentale del diritto di proprietà: anche prove eventualmente rilevanti sul merito non vengono esaminate se il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione processuale.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte può fissare l'importo equitativamente, tenendo conto della eventuale assenza di colpa rilevabile.
  • Prima di proporre impugnazioni è essenziale verificare e allegare tutte le procure e le deleghe processuali richieste dalla normativa specifica; nel contempo, le istanze di dissequestro dovrebbero essere corredate di documentazione probatoria chiara e tempestiva per consentire la valutazione nel merito qualora il ricorso sia ammissibile.
  • L'opportunità di sollevare eccezioni sul vizio di motivazione del provvedimento impugnato resta subordinata alla regolarità formale dell'impugnazione: i vizi procedurali del ricorso possono precluderne l'esame sostanziale.

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