Cassazione Penale, Sentenza n. 28706/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza del Tribunale di Firenze sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p.: pur trattandosi di una contravvenzione (art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006), il Giudice aveva ridotto la pena per il rito abbreviato di un terzo invece della metà, determinando così una pena illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'entità della pena. Ha rilevato che l'art. 442, comma 2, c.p.p. prevede per le contravvenzioni la diminuzione della pena della metà in caso di giudizio abbreviato; il Tribunale aveva invece applicato una riduzione di un terzo (2700,00 -> 1800,00 euro). La Corte, esercitando i poteri di cui all'art. 620, lett. 1), c.p.p., ha rideterminato la pena in ammenda pari a 1.350,00 euro.
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto
La Corte ha interpretato la norma nel senso che per le contravvenzioni la riduzione prevista per il rito abbreviato è della metà; l'applicazione di una diversa percentuale (un terzo) costituisce violazione della norma e illegittimità della pena.
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
Il fatto contestato rientra nella disciplina delle contravvenzioni ambientali; tale qualificazione ha rilevanza determinante perché determina l'applicabilità della riduzione di metà prevista dall'art. 442 c.p.p.
art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla una sentenza limitatamente alla pena, di procedere direttamente alla rideterminazione della stessa senza rinvio; la Corte ha esercitato questo potere per fissare l'ammenda a € 1.350,00.
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato la misura della riduzione della pena dipende dalla natura della fattispecie: per le contravvenzioni la riduzione è della metà; per i delitti è di un terzo.
- Se il giudice del merito applica una percentuale di riduzione errata, la sentenza può essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., annullare senza rinvio la parte relativa alla pena e rideterminarla direttamente quando l'errore riguarda solo l'entità della sanzione.
- È fondamentale accertare correttamente la qualificazione dell'illecito (contravvenzione vs delitto), perché incide direttamente sulla misura della diminuzione prevista per il rito abbreviato.
- Nel calcolo pratico, determinata la pena base, per una contravvenzione va applicata la riduzione del 50% (es.: pena base € 2.700 -> pena dopo riduzione € 1.350).
- Se l'errore riguarda solo la quantificazione della pena e non la valutazione del fatto o delle circostanze, non è necessario un nuovo esame sul merito: la correzione può avvenire in sede di cassazione.
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