Cassazione Penale, Sentenza n. 28708/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il primo motivo fondato nel senso che la sentenza impugnata non motivava né espressamente né implicitamente sulla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. Tuttavia la Corte ha constatato che il reato si è estinto per prescrizione il 5/11/2021; in mancanza di prova evidente per un proscioglimento, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 9/7/2021 che aveva condannato l'imputato a C 2.800 di ammenda per contravvenzioni agli artt. 122 e 146 del d.lgs. 81/1980 (fatti del 5/11/2016). Il ricorso deduceva principalmente: (i) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) sostenendo che successivi accertamenti del 9/2/2017 avrebbero eliminato le irregolarità, lasciando come unica fattispecie l'omissione del pagamento della sanzione amministrativa; (ii) omessa applicazione del beneficio della non menzione. In Cassazione il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto era stata invocata dalla difesa; la Corte rileva che il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione in ordine a tale richiesta. Pur trattandosi di vizio motivazionale, la prescrizione intervenuta ha reso necessario l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
artt. 122 e 146 d.lgs. 81/1980
artt. 122 e 146 d.lgs. 81/1980
Norme che puniscono violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: tali contravvenzioni erano l'oggetto della condanna impugnata (fatti del 5/11/2016).
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione (regime di trattamento dei ricorsi in particolari condizioni emergenziali/procedurali), ossia secondo la procedura prevista dal decreto.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere esaminata e motivata espressamente dal giudice; la mancanza di qualsiasi valutazione è un vizio di motivazione.
- Se, tuttavia, il reato si è estinto per prescrizione prima della decisione della Corte di legittimità, questa può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato, rendendo irrilevanti gli ulteriori profili di merito.
- La documentazione che attesti la rimozione delle irregolarità (es. verbali di accertamento successivi) è fondamentale per sostenere la configurabilità della particolare tenuità o per dimostrare l'effettiva natura residuale della condotta.
- La richiesta del beneficio della non menzione deve essere valutata e motivata separatamente; il difensore dovrebbe formulare espressamente istanza e produrre elementi sulla personalità e sulle circostanze del fatto.
- In ipotesi di reati contravvenzionali legati a violazioni di sicurezza sul lavoro, è importante monitorare i termini di prescrizione: l'intervenuta prescrizione può determinare l'estinzione del reato anche quando vi siano profili processuali non decisi dal giudice di merito.
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