Cassazione Penale, Sentenza n. 28705/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore di Santina Napolitano per nullità della sentenza per omesso avviso al difensore di fiducia del decreto di citazione a giudizio. L'avv. Angelo Pignatelli aveva depositato telematicamente il 25/03/2021 la nomina quale difensore di fiducia a seguito dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; il decreto di citazione a giudizio del 26/05/2021 è stato invece notificato al difensore d'ufficio, con conseguente violazione del diritto ad avere il difensore di scelta e omissione dell'avviso previsto quando la presenza del difensore è obbligatoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti, compresa la sentenza impugnata, richiamando il consolidato orientamento (Sez. U., Maritan) che considera assoluta la nullità per omesso avviso al difensore di fiducia tempestivamente nominato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
Norme richiamate
d.lgs. n. 139 del 2001, art. 26, comma 1
Norma del codice penale o normativa sostanziale che definisce il reato per cui l'imputata era stata condannata; citata come titolo di accusa nell'impugnata sentenza.
Prevede l'avviso all'interessato e gli effetti inerenti alla fase che precede il giudizio; nel caso ha dato luogo alla nomina del difensore di fiducia comunicata telematicamente.
cod. proc. pen., art. 178, comma 1, lett. c)
Indica una delle ipotesi di nullità assoluta processuale; richiamato per sottolineare che l'omesso avviso al difensore di fiducia integra nullità assoluta quando la sua presenza è obbligatoria.
cod. proc. pen., art. 179, comma 1
Stabilisce gli effetti della nullità assoluta; utilizzato per giustificare l'annullamento degli atti e della sentenza conseguente all'omesso avviso.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, comma 3, lett. c)
Garantisce il diritto dell'imputato ad essere assistito da un difensore di sua scelta; la Corte ha richiamato tale tutela per sottolineare la lesione del diritto causata dalla designazione irrituale di un difensore d'ufficio nonostante la tempestiva nomina fiduciaria.
Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio per cui la mancata comunicazione dell'udienza al difensore scelto integra nullità assoluta e non può essere sanata dalla notifica al difensore d'ufficio o dalla presenza di altro sostituto in udienza.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamato solo per indicare il rito/processo di trattazione del ricorso (modalità procedurali adottate per il trattamento del ricorso).
Massime di principio
- La tempestiva nomina del difensore di fiducia e la relativa comunicazione al Procuratore/Giudice sono essenziali: se la nomina è depositata prima della notifica del decreto di citazione, la mancata comunicazione al difensore di fiducia determina nullità assoluta degli atti quando la presenza del difensore è obbligatoria.
- La notifica al difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto non sanano l'omesso avviso al difensore di fiducia: secondo orientamento consolidato, tale omissione integra nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- La designazione irrituale di un difensore d'ufficio nonostante la tempestiva nomina di un difensore di fiducia può ledere il diritto dell'imputato ad avere il difensore di sua scelta (art.6 CEDU), rafforzando la tesi della nullità processuale.
- Rimedi pratici: conservare prova del deposito/nomina telematica del difensore, eccepire immediatamente in impugnazione l'omesso avviso e chiedere l'annullamento degli atti con trasmissione alla Procura se sussistono i presupposti di nullità assoluta.
- Attenzione ai termini e alla verifica della 'obbligatorietà' della presenza del difensore: la nullità assoluta trova applicazione quando la legge richiede la presenza del difensore; in assenza di tale obbligo l'omesso avviso potrebbe avere conseguenze diverse.
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