Cassazione Civile, Ordinanza n. 19804/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per Irpef e Irap relativo all'anno d'imposta 2010, inizialmente impugnato dal contribuente con esito sfavorevole in primo grado e favorevole in appello. Su ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione aveva già accolto l'impugnazione dell'Ufficio e cassato con rinvio la sentenza della CTR. Successivamente il contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022, ma l'Agenzia l'ha respinta. Contro il diniego il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza/del diniego per violazione dell'art. 5, commi 4 e 9, della l. n. 130 del 2022. Sosteneva che la lite fosse pendente e definibile, poiché la disciplina era entrata in vigore il 16.9.2022, il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato entro il 22.11.2022 e non era intervenuta pronuncia definitiva; inoltre richiamava l'effetto della definizione sui provvedimenti giurisdizionali non passati in giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, al momento della domanda di definizione agevolata (11.10.2022), il giudizio non fosse più pendente innanzi alla Cassazione, perché con l'ordinanza n. 25974 del 2.9.2022 la Suprema Corte aveva già cassato con rinvio la precedente decisione e si era quindi spogliata del potere di decidere la controversia. Poiché la definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022 è ammessa solo per controversie pendenti innanzi alla Cassazione alla data di entrata in vigore della legge (16.9.2022), mancava un presupposto essenziale. Il ricorso contro il diniego dell'Agenzia è stato quindi dichiarato inammissibile. La Corte non ha provveduto sulle spese, perché l'Agenzia non si era costituita con difese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato formalmente incardinato come violazione di legge per contestare la nullità della decisione/del diniego conseguente alla pretesa errata applicazione della disciplina sulla definizione agevolata.
art. 5, commi 4 e 9, l. n. 130 del 2022
La definizione agevolata è ammessa solo per controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge; se la Corte ha già deciso con cassazione con rinvio prima di tale data, manca il presupposto della pendenza. Gli effetti della definizione prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato, ma ciò presuppone una lite ancora pendente e definibile.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione presuppone che, alla data di entrata in vigore della disciplina, il giudizio sia ancora effettivamente pendente davanti alla Corte di cassazione.
- Se la Suprema Corte ha già definito il giudizio con cassazione con rinvio prima dell'entrata in vigore della legge condonistica, la controversia non può più considerarsi pendente in Cassazione e la successiva istanza di definizione è inammissibile.
- La nozione di pendenza va riferita alla permanenza del potere decisorio della Corte sul singolo giudizio; una volta che la Corte abbia pronunciato e rimesso la causa al giudice di rinvio, viene meno il presupposto richiesto dalla norma speciale.
- La finalità deflattiva della disciplina conferma una lettura restrittiva del requisito della pendenza, limitando il beneficio alle sole cause ancora alloccate presso la Cassazione al momento di efficacia della legge.
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