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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08480/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Due proprietari di fondi, insieme alla società agricola succeduta a titolo particolare nel corso del giudizio, agivano per far accertare l'esistenza e l'estensione di una servitù di passo gravante sul fondo del vicino, chiedendo anche la costituzione coattiva di servitù di acquedotto, scarico e condutture elettriche interrate. Il convenuto resisteva chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'usucapione del diritto a mantenere invariato lo stato dei luoghi. Il Tribunale accoglieva le domande attoree; la Corte d'appello, invece, riduceva il tracciato della servitù di passaggio, limitandone lunghezza e larghezza, e respingeva le domande di servitù coattive. I ricorrenti principali censuravano la sentenza d'appello per omesso esame della larghezza originaria della servitù, per violazione dei criteri ermeneutici dell'atto di divisione del 1960, per violazione del divieto di nova e per nullità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso su questioni nuove o mal valutate. Il resistente proponeva ricorso incidentale sulle spese di lite e sulla mancata statuizione sulla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, deducendo che la riforma, anche parziale, della decisione imponeva una nuova regolazione delle spese e la restituzione di quanto versato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo inammissibili o infondate le censure dei ricorrenti in tema di omesso esame di fatto, interpretazione del titolo costitutivo, preteso ius novorum e motivazione apparente. Ha invece accolto entrambi i motivi del ricorso incidentale: ha ritenuto che la Corte d'appello, pur potendo compensare le spese per soccombenza reciproca sul grado, avrebbe dovuto rideterminare anche le spese di primo grado, poiché la riforma della sentenza le travolgeva; inoltre, avrebbe dovuto provvedere sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai capi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    successore a titolo particolare

    è richiamato per la partecipazione al giudizio di appello del successore a titolo particolare della parte originaria.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    consente in cassazione il solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile il mero difetto di valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a sostegno della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del titolo costitutivo della servitù.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto va condotta secondo il tenore letterale e la volontà delle parti; il giudizio di legittimità non può sostituire una diversa opzione ermeneutica a quella prescelta dal giudice di merito, se plausibile.

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di domande nuove in appello non è violato quando, nelle azioni relative a diritti autodeterminati, sia allegato un fatto costitutivo diverso da quello prospettato in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato sia per il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia nel motivo incidentale sulle spese e sulla restituzione.

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato dai ricorrenti principali nel tentativo di contestare la valutazione del materiale probatorio e l'introduzione di nuove questioni in appello.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è richiamato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e per asserita pronuncia su questioni nuove.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; la sua applicazione va coordinata con la riforma della sentenza di merito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca, anche parziale, nell'esito complessivo della lite.

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza di primo grado travolge il capo sulle spese e impone al giudice d'appello di provvedere nuovamente anche su di esse.

  • art. 378 c.p.c.

    è richiamato per il deposito delle memorie in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle azioni relative a diritti reali autodeterminati, la causa petendi è identificata dal diritto fatto valere e non dal titolo da cui esso deriva; ne consegue che l'allegazione di un diverso fatto costitutivo in appello non integra, di per sé, domanda nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice omessa valutazione di singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Nel sindacato di legittimità sull'interpretazione contrattuale, la scelta del giudice di merito tra più letture plausibili della clausola non è censurabile solo perché la parte proponga una diversa interpretazione ritenuta preferibile.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi davvero l'argomentazione minima comprensibile; una motivazione sintetica ma intelligibile è sufficiente a escludere la nullità della sentenza.
  • Quando la sentenza di primo grado viene riformata, anche solo parzialmente, il giudice d'appello deve rideterminare d'ufficio le spese dell'intero giudizio, perché il capo sulle spese del primo grado resta travolto dalla riforma.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di primo grado deve essere esaminata dal giudice d'appello quando la decisione venga riformata, almeno in parte, nel merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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