Cassazione Civile, Ordinanza n. 02633/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il Comune aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società per crediti relativi a TARSU/TARI e ICI/IMU maturati in più annualità. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione per difetto dei requisiti minimi dell'art. 93 l.fall. Il Comune aveva proposto opposizione allo stato passivo, ma il tribunale l'aveva rigettata ritenendo che il credito non fosse provato con idonea documentazione: erano stati prodotti schermate del sito IMU, avvisi di pagamento TARI e solleciti TARSU, ritenuti insufficienti. In cassazione il Comune ha dedotto, con il primo motivo, nullità del decreto per omessa pronuncia sulla censura relativa alla dichiarata inammissibilità ex art. 93 l.fall.; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulla verifica del passivo, sostenendo che il credito doveva considerarsi pacifico perché il curatore non lo aveva contestato nel merito nella fase davanti al giudice delegato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il tribunale aveva comunque deciso nel merito, implicando la ritenuta ammissibilità della domanda originaria; non vi era quindi interesse a dolersi dell'omessa statuizione espressa. Ha respinto il secondo motivo osservando che, in sede di verifica del passivo, il curatore aveva comunque contestato la mancanza di idonea documentazione; in ogni caso, il principio di non contestazione non comporta l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, poiché il giudice delegato e il tribunale possono compiere rilievi officiosi su fatti e prove. Inoltre, in opposizione il curatore era rimasto contumace e quindi non operava il principio di non contestazione. Il Comune è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
requisiti minimi previsti dall’art. 93 l.fall.
la domanda di insinuazione deve rispettare i requisiti formali e documentali previsti dalla legge fallimentare; nel caso concreto il tribunale ha comunque deciso nel merito, sicché la censura sull'inammissibilità non era decisiva
violazione dell’art. 99, 11° co., l.fall.
richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità del decreto, ma la Corte ha escluso il vizio per difetto di interesse e per decisione nel merito
violazione dell’art. 95, 1° co., 2° co. e 3° co., l.fall.
nel procedimento di verifica del passivo la contestazione del curatore non esaurisce il potere del giudice di controllare ufficiosamente la prova del credito
violazione dell’art. 115, 1° co., cod. proc. civ.
il principio di non contestazione non determina automaticamente l'ammissione del credito al passivo
violazione dell’art. 2697 cod. civ.
resta a carico del creditore l'onere di provare il credito insinuato al passivo
violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.
richiamato per lamentare difetto di motivazione, ma la Corte ha escluso la nullità
violazione dell’art. 135, 4° co., cod. proc. civ.
citato nel motivo di nullità, senza accoglimento
violazione dell’art. 156, 2° co., cod. proc. civ.
citato nel motivo di nullità, senza accoglimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso nel merito una questione, poiché la decisione incompatibile con la pretesa della parte implica il rigetto implicito della relativa domanda o eccezione.
- Il principio di non contestazione non comporta, nel procedimento di verifica del passivo, l'automatica ammissione del credito: il creditore deve comunque offrire prova idonea e il giudice fallimentare conserva poteri officiosi di controllo su fatti e prove.
- La mancata costituzione del curatore in sede di opposizione esclude l'operatività del principio di non contestazione in quella fase processuale.
- In tema di insinuazione al passivo, incombe sul creditore l'onere di documentare adeguatamente il credito; meri estratti informatici, avvisi bonari o solleciti di pagamento possono risultare insufficienti se non integrano prova del titolo e dell'ammontare dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →