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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5418/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per occultamento di scritture contabili (fatture) finalizzato all'evasione fiscale; il ricorrente contestava la logica e la motivazione della decisione di appello sotto due profili principali: a) insufficienza degli elementi per ritenere l'esistenza di una impresa produttiva di reddito e dunque l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (le fatture potevano essere sporadiche o fittizie); b) contraddittorietà nella valutazione tra occultamento e distruzione delle fatture e quindi sulla decorrenza del termine di prescrizione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse fornito motivazione adeguata: dalle fatture rinvenute presso i destinatari, dagli accertamenti incrociati che non hanno evidenziato fittizietà delle transazioni, dalla coincidenza merceologica delle imprese coinvolte, dalla data dell'ultima fattura e dalla dichiarazione di reddito pari a zero è plausibile l'esistenza di un'attività effettiva e l'obbligo di conservazione delle copie fatture. L'assenza di esemplari presso il domicilio fiscale è stata logicamente interpretata come occultamento e non come prova di distruzione, onere quest'ultimo che spettava al ricorrente. Il reato è stato qualificato come permanente; il termine di prescrizione è decorso dalla data dell'accertamento fiscale (2 aprile 2012) e va aumentato di un terzo ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 74/2000; pertanto la prescrizione non era maturata e la condanna a 15 mesi di reclusione è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000 art.17 comma 2

    La Corte ha applicato l'aumento di un terzo del termine prescrizionale per i reati tributari, come modificato dalla legge 148/2011, utilizzando tale principio per calcolare la scadenza della prescrizione a partire dall'accertamento fiscale

  • D.P.R. 633/1972 art.39 comma 3

    La norma impone l'obbligo fiscale di conservare le copie delle fatture; la Corte ha ritenuto logico inferire che se una fattura è rinvenuta presso il destinatario debba esistere un esemplare anche presso l'emittente

  • D.P.R. 600/1973 art.22

    Richiama l'obbligo di conservazione della documentazione fiscale, integrando il quadro degli obblighi contabili cui il contribuente deve attenersi

  • Codice Civile art.2214 comma 2

    Prevede obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili; la Corte lo ha richiamato a sostegno dell'idea che la conservazione delle fatture è normativa e sistematica

Massime di principio

  • Il rinvenimento di fatture presso terzi rende logicamente plausibile l'esistenza di un esemplare anche presso l'emittente; l'assenza di tale esemplare può giustificare l'inferenza dell'occultamento salvo prova contraria
  • Una volta dimostrati elementi indiziari consistenti (fatture, accertamenti incrociati, coerenza di settore, dichiarazione di reddito incompatibile), l'onere di provare la distruzione involontaria delle scritture grava sul contribuente
  • Il reato di occultamento delle scritture contabili ha carattere permanente: la prescrizione decorre dalla data dell'accertamento fiscale e non dalla cessazione dell'attività
  • Gli accertamenti incrociati e la mancanza di indizi di fittizietà nelle controparti rafforzano la valutazione di operatività e redditività dell'impresa
  • In casi simili la difesa dovrebbe produrre tempestivamente elementi probatori sulla distruzione o perdita documentale e contestare specificamente i riscontri degli accertamenti incrociati per interrompere l'inferenza di occultamento

Testo integrale

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