Cassazione Penale, Sentenza n. 19972/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato il riesame del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. nei confronti di Chenyu Yu. La ricorrente contestava: a) la generica e carente qualificazione del suo ruolo come "co-gestore di fatto" dell'impresa individuale JP TEX di Yang Qun (mancanza di prova di società di fatto, di documenti aziendali o password, e argomentazioni sulla sua reale autonomia); b) l'inesistenza di elementi sintomatici di conoscenza o ingerenza nelle attività dello spedizioniere; c) la possibilità giuridica del cosiddetto "deposito virtuale" e l'affermazione che, una volta immesse in libera pratica, le merci non integrino evasione dell'IVA doganale; d) l'asserita insufficienza probatoria sulla falsità delle bollette doganali e sulle dichiarazioni d'intenti degli acquirenti; e) la criticità delle motivazioni del provvedimento di sequestro e la mancata indicazione di elementi concreti a carico della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato in sede di cassazione sulle ordinanze di riesame cautelare sia limitato a violazioni di legge e a vizi radicali della motivazione, e nel caso di specie il Tribunale del riesame aveva fornito una motivazione esaustiva e congrua. Il Tribunale aveva infatti indicato numerosi elementi sintomatici della posizione apicale della ricorrente nella JP TEX (presenza in Italia, contesto societario familiare, beni intestati, elevata remunerazione, disponibilità di mail e dispositivi aziendali, ruolo nelle perquisizioni e nei rapporti con locatori), non configurando quindi mera "testa di legno". La Corte ha inoltre condiviso la qualificazione giuridica della bolletta doganale come atto attestativo pubblico e ha ritenuto non ammissibile il ricorso alla figura del "deposito virtuale" per eludere l'IVA d'importazione; il meccanismo denunciato è stato ritenuto strumentale all'evasione. Ha confermato che la verifica del fumus commissi delicti per il sequestro richiede valutazione sommaria e non decisione di merito e che, alla luce di intercettazioni, perquisizioni e riscontri documentali, sussistono elementi di verosimile fondatezza del disegno fraudolento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla partecipazione in concorso di più persone nell'ipotesi di reato contestata.
artt. 292 e 295, secondo comma, lett. c) e d‑bis) DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (norme doganali)
Le norme doganali sono state richiamate come base della contestazione circa la falsa indicazione del regime di importazione e le conseguenze sanzionatorie per l'evasione dell'IVA all'importazione.
art. 70 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Richiamato in relazione all'obbligo di pagamento dell'IVA all'importazione; la Corte ha confermato che l'elusione di tale obbligo integra rilevanza penale qualora dimostrata la strumentalità delle condotte.
art. 61 n. 2, art. 110, art. 48, art. 479 cod. pen.
Richiamati in relazione alla qualificazione dei reati contestati: concorso, falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale (bolletta doganale) e relativi aggravanti/partecipazioni.
La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge o vizi della motivazione talmente gravi da renderla inesistente o priva dei requisiti minimi.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la colpa nella redazione dei motivi, alla sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame su misure cautelari reali è ammesso in via limitata: va indicata una violazione di legge o un vizio radicale della motivazione; il semplice dissenso sul giudizio di merito è inammissibile.
- Per il sequestro preventivo è sufficiente il fumus commissi delicti: non è richiesta la prova piena della responsabilità penale, ma una valutazione sommaria di verosimile fondatezza della fattispecie e degli elementi che la collegano all'indagato.
- La bolletta/DAU doganale è considerata atto pubblico/attestativo; una falsa dichiarazione dell'importatore che induce il pubblico ufficiale a svincolare le merci può integrare il reato di falso ideologico per induzione del pubblico ufficiale.
- La tecnica del cosiddetto "deposito virtuale" per eludere l'IVA d'importazione è valutata con sospetto: l'immissione in libera pratica non legittima automaticamente l'omissione dell'IVA d'importazione se la condotta risulta strumentale all'evasione.
- Per contestare efficacemente una misura reale occorre smontare la motivazione puntando a specifici vizi di diritto o alla totale assenza/insufficienza logica della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti, prive di specifici rilievi giuridici, raramente risultano efficaci in cassazione.
- Elementi indiziari concreti (intercettazioni, perquisizioni, riscontri documentali, anomalia nella gestione contabile o nella remunerazione) possono legittimare la qualifica di "co-gestore di fatto" anche in assenza di formale intestazione societaria.
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