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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29396/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il giudizio origina dall’opposizione a un’ordinanza ingiunzione con cui un ufficio dei Monopoli aveva intimato il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 7.500 per la violazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-bis, TULPS. Secondo l’accertamento richiamato in sentenza, la sanzione era stata irrogata perché, nell’esercizio pubblico gestito dal ricorrente, erano stati consentiti l’uso di cinque apparecchi di intrattenimento in assenza della licenza prescritta dall’art. 88 TULPS, in un contesto in cui il locale operava anche come centro di trasmissione dati per un operatore privato di scommesse. Dopo il rigetto nei gradi di merito, il ricorrente ha chiesto in cassazione la sospensione del giudizio, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione prevista dalla L. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252, con riferimento alla cartella di pagamento correlata alla sanzione, e avendo scelto il pagamento rateale massimo di diciotto rate. La richiesta si fonda sul comma 236, che impone la sospensione del giudizio di cassazione nelle more del pagamento delle somme dovute, con estinzione subordinata al perfezionamento della definizione e alla documentazione dei pagamenti.

La decisione

La Corte non decide sul merito del ricorso, ma accoglie l’istanza incidentale del ricorrente e dispone la sospensione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 1, comma 236, L. n. 197/2022. La prosecuzione del giudizio resta condizionata all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata; solo in caso di completamento della procedura e deposito della relativa documentazione potrà determinarsi l’estinzione del giudizio, mentre in difetto la sospensione potrà essere revocata su istanza di parte.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una parte documenta l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il giudizio di cassazione deve essere sospeso nelle more del pagamento delle somme dovute, se la disciplina speciale lo prevede espressamente.
  • L’estinzione del giudizio collegata alla definizione agevolata non opera automaticamente con la sola domanda di adesione, ma resta subordinata al perfezionamento effettivo della procedura e al deposito della documentazione attestante i pagamenti.
  • In presenza di sospensione disposta per adesione a definizione agevolata, la revoca può intervenire su istanza di parte qualora la procedura non si perfezioni.
  • La sospensione processuale può assorbire ogni ulteriore esame del ricorso, quando la normativa speciale introdotta successivamente alla proposizione dell’impugnazione imponga una soluzione interinale del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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