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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09459/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso (pena anni 6 e mesi 8), deducendo: 1) violazione dell'art. 416-bis.1, comma terzo, e carenza/contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale per la collaborazione, sostenendo che le sue dichiarazioni, per quanto parziali, avevano rilevanza utile e che la Corte territoriale aveva valutato in modo contraddittorio il contenuto delle sue propalazioni; 2) violazione dell'art. 649 c.p.p. e del principio ne bis in idem (richiamando anche artt. 4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE), ossia che alcuni fatti contestati nel processo attuale sarebbero coincidenti con fatti già coperti da giudicato irrevocabile, con conseguente divieto di nuovo giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e reiterativa: i giudici di merito avevano valutato che le dichiarazioni del Santaiti non avevano apporti specifici, concreti e decisivi in relazione ai reati oggetto del processo, evidenziando genericità, contraddittorietà e mancanza di riscontri esterni; pertanto il diniego dell'attenuante per collaborazione è stato confermato come conforme a normativa e giurisprudenza consolidata (richiamando la necessità di collaborazione concreta, effettiva e causalmente apprezzabile). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non tempestivamente dedotta in appello (motivo nuovo introdotto tardivamente) e, comunque, carente di autosufficienza in cassazione per mancata produzione della sentenza definitiva richiamata e per mancata allegazione degli elementi necessari a dimostrare l'identità storico-naturalistica dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); è stata inoltre respinta la richiesta di liquidazione delle spese processuali della parte civile in favore della stessa, perché la parte civile non era intervenuta nella discussione orale.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1, comma terzo, c.p.

    La Corte interpreta l'attenuante per collaborazione in senso restrittivo: essa richiede un apporto dichiarativo concreto, specifico e con effettiva incidenza probatoria sui reati per i quali si procede; la mera confessione o una collaborazione generica non sono sufficienti.

  • art. 8 decreto-legge n. 152/1991 (circostanza attenuante speciale della dissociazione)

    Richiamata dalla giurisprudenza applicata per affermare che la dissociazione/collaborazione deve prevenire o limitare l'attività delittuosa e fornire elementi decisivi per le indagini; la valutazione spetta al giudice di merito in relazione ai fatti specifici.

  • art. 649 c.p.p.

    Il rimedio invocato per presunta sovrapposizione con giudicato è soggetto al principio dell'identità storico-naturalistica; però la Corte ha rilevato che la questione non è stata tempestivamente dedotta in appello e che in cassazione manca l'onere di allegazione e produzione della sentenza definitiva che dimostrerebbe la coincidenza dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato tale disposizione imponendo il pagamento di euro 3.000.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    Richiama il divieto di introdurre in appello questioni nuove in deroga alla devoluzione: memorie che introducono questioni ulteriori non rientrano nel perimetro dell'impugnazione originaria e il giudice di appello non è obbligato ad esaminarle se non correlate alle questioni devolute.

  • art. 121 c.p.p. e principio del tantum devolutum, quantum appellatum

    La Corte ricorda che l'appello devolve specifiche questioni; censure non devolute non possono essere esaminate e non sono ammissibili successivamente in cassazione.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Citato come circostanza fattuale: il lungo regime detentivo in 41-bis è stato valorizzato dai giudici di merito per sostenere la limitata conoscenza diretta del ricorrente sulle dinamiche associative esterne.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione in reati associativi di stampo mafioso è necessario dimostrare, con riferimento ai fatti specifici del procedimento, un apporto dichiarativo concreto, tempestivo, verificabile e con effettiva incidenza sulle indagini; confessioni generiche o contributi utili solo in procedimenti distinti hanno valore limitato.
  • Questioni di identità del fatto ai fini del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.) devono essere dedotte tempestivamente nel gravame e supportate da documentazione probatoria (sentenza irrevocabile e confronto puntuale) per essere valutate; sollevare tali censure per la prima volta in cassazione rende la censura inammissibile.
  • In appello non sono esaminabili memorie che introducono questioni nuove rispetto ai motivi di impugnazione originari; il giudice di merito non è obbligato a trattarle se non correlate al devoluto.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la parte deve allegare e depositare gli atti necessari (sentenze, documenti) per consentire il controllo di legittimità; omissioni di tali atti comportano inammissibilità o rigetto per carenza di autosufficienza.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; le richieste di liquidazione spese della parte civile possono essere respinte se la parte civile non ha partecipato alla discussione orale.

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