Cassazione Penale, Sentenza n. 09241/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare che, accogliendo l'eccezione difensiva ex art. 33-sexies c.p.p., ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché eserciti l'azione penale con la citazione diretta (art. 552 c.p.p.) nei confronti di Daniela Cattaneo, imputata tra l'altro dei reati previsti dagli artt. 624-bis e 624 c.p.; il Procuratore ha contestato la decisione sostenendo che, alla luce della riforma "Cartabia" e della nuova ponderazione dell'art. 550, comma 2, c.p.p., per il reato di cui all'art. 624-bis l'azione penale debba essere esercitata con richiesta di rinvio a giudizio (udienza preliminare), e che la restituzione configurerebbe un'abnormità funzionale determinante stasi del procedimento e impossibilità di proseguire senza incorrere in nullità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato non è abnorme e quindi non è sindacabile con il ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (anche Sezioni Unite, sentenza "Scarlini" e pronunce successive) secondo cui l'abnormità sussiste solo se il provvedimento impone al pubblico ministero un adempimento che comporti la realizzazione di un atto nullo rilevabile nel futuro procedimento (determinando stasi irreversibile). Nel caso concreto la restituzione al pubblico ministero non determina abnormità: il GIP ha esercitato il potere previsto dall'art. 33-sexies c.p.p. e, secondo l'orientamento maggioritario e precedenti della Corte, per il reato di cui all'art. 624-bis è configurabile la procedura da citazione diretta, pertanto non si è verificata né abnormità funzionale né abnormità strutturale. Il ricorso è stato quindi respinto e l'ordinanza del GIP è rimasta immutata.
Norme richiamate
art. 33-sexies cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'udienza preliminare, in determinate ipotesi, di restituire gli atti al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale in forma diversa; la Corte ha ritenuto che l'uso di tale potere, nel caso di specie, non fosse fuori dai casi consentiti
Norma richiamata come riferimento per l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta; la Corte ha ritenuto ammissibile che il pubblico ministero proceda con citazione diretta nelle ipotesi oggetto del provvedimento impugnato
art. 550, comma 2, cod. proc. pen.
art. 550, comma 2, c.p.p.
Individua le ipotesi in cui si procede con citazione diretta; il Procuratore aveva invocato una diversa interpretazione post-riforma Cartabia, ma la Corte ha ritenuto che l'orientamento maggioritario interpretasse tale norma come compatibile con la citazione diretta per il reato di cui all'art. 624-bis
Delitto di furto in abitazione/furto con strappo; la Corte, richiamando precedenti, ha ritenuto che per tale fattispecie sia consolidato l'indirizzo secondo cui è possibile procedere con citazione diretta
Norma richiamata tra i reati contestati all'imputata; non modificativa del principio applicato alla vicenda specifica
art. 178, lett. c, cod. proc. pen.
art. 178, lett. c, c.p.p.
Riferimento alla nozione di nullità a regime intermedio; la Corte ha richiamato il concetto per spiegare quando l'esercizio dell'azione penale con citazione diretta possa determinare una nullità rilevante ai fini dell'abnormità
Citando modifiche ai minimi edittali, la Corte ha ricordato che tali interventi non hanno mutato l'orientamento giurisprudenziale che ammette la citazione diretta per l'art. 624-bis
Richiamata nel dibattito giurisprudenziale sull'aumento dei limiti edittali; la Corte ha ritenuto che, anche dopo tali modifiche, permanga l'orientamento che consente la citazione diretta per il delitto di cui all'art. 624-bis
Massime di principio
- Il vizio di "abnormità" di un provvedimento giudiziale è eccezionale: sussiste solo quando il provvedimento impone al pubblico ministero un adempimento che si traduca in un atto nullo rilevabile nel futuro procedimento e che determini la stasi o la regressione irreversibile del processo
- La restituzione degli atti dal giudice al pubblico ministero non è automaticamente abnorme: occorre valutare se la nuova forma di esercizio dell'azione penale comporterà una nullità procedurale che pregiudica irrimediabilmente le garanzie dell'imputato
- Per il reato previsto dall'art. 624-bis c.p. l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ammette, anche dopo modifiche legislative ed edittali, la possibilità di procedere con citazione diretta; quindi la mera restituzione per citazione diretta non è di per sé abnorme
- Distinguere sempre tra abnormità strutturale (provvedimento estraneo al sistema di attribuzioni o del tutto avulso dall'ordinamento) e abnormità funzionale (provvedimento che causa stasi o regressione non rimediabile): la presenza di strumenti ordinari di rimedio riduce la possibilità di qualificare un atto come abnorme
- In situazioni analoghe valutare: a) quale forma di esercizio dell'azione penale è prevista dalla normativa applicabile; b) se l'eventuale diversa forma imposta dal giudice comporta una nullità insanabile; c) se esistono rimedi processuali ordinari rapidi per rimuovere l'anomalia prima di configurare l'abnormità
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