Cassazione Penale, Sentenza n. 09243/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., con unico motivo relativo alla supposta mancanza di motivazione (anche ai sensi dell'art. 218 del d.lgs. n.285/1992) sulla durata di anni due della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, lamentando che il provvedimento impugnato si limita a un riferimento apodittico e generico alla "gravità complessiva della condotta".
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento si debba valutare alla luce del capo di imputazione: in questo caso l'imputazione richiamava tre condotte (rifiuto dell'accertamento tramite etilometro, fuoriuscita autonoma dell'auto con coinvolgimento di altre vetture parcheggiate, e guida in stato di ebbrezza) che giustificano la valutazione della "gravità complessiva della condotta" e, perciò, la misura della sanzione accessoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma che disciplina il reato connesso alla guida in stato di ebbrezza; nella sentenza è il capo di imputazione di riferimento per l'applicazione della sanzione e per la valutazione della gravità della condotta.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte sottolinea che la sentenza di patteggiamento si fonda sull'imputazione formulata e che il giudice non può effettuare un accertamento in medias res sulla responsabilità oltre quanto concordato.
art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada richiamata riguardo agli oneri motivazionali per le sanzioni amministrative accessorie; la Corte ritiene che la motivazione sia adeguata perché la pluralità di condotte contestate giustifica la "gravità complessiva" richiamata.
Massime di principio
- Il giudizio di congruità delle sanzioni in un patteggiamento va correlato al capo di imputazione: il giudice del patteggiamento non procede a un accertamento libero della responsabilità dell'imputato.
- Una motivazione definita "generica" può essere però ritenuta sufficiente quando il capo di imputazione elenca fatti concreti e gravi che, presi nel loro insieme, giustificano la misura della sanzione accessoria.
- Per impugnare con successo la durata di una sanzione amministrativa accessoria imposta con patteggiamento occorre dimostrare l'insufficienza o l'incongruenza della motivazione rispetto a elementi specifici del capo di imputazione, non limitarsi ad una critica generica.
- Il ricorrente che propone motivi manifestamente infondati in tali vicende rischia la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende.
- In fase di redazione del ricorso è utile dettagliare quali elementi del capo di imputazione non giustificherebbero la sanzione o dimostrare contraddizioni nella motivazione, per evitare l'esito di manifesta infondatezza.
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