Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09243/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p., con unico motivo relativo alla supposta mancanza di motivazione (anche ai sensi dell'art. 218 del d.lgs. n.285/1992) sulla durata di anni due della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, lamentando che il provvedimento impugnato si limita a un riferimento apodittico e generico alla "gravità complessiva della condotta".

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento si debba valutare alla luce del capo di imputazione: in questo caso l'imputazione richiamava tre condotte (rifiuto dell'accertamento tramite etilometro, fuoriuscita autonoma dell'auto con coinvolgimento di altre vetture parcheggiate, e guida in stato di ebbrezza) che giustificano la valutazione della "gravità complessiva della condotta" e, perciò, la misura della sanzione accessoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma che disciplina il reato connesso alla guida in stato di ebbrezza; nella sentenza è il capo di imputazione di riferimento per l'applicazione della sanzione e per la valutazione della gravità della condotta.

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). La Corte sottolinea che la sentenza di patteggiamento si fonda sull'imputazione formulata e che il giudice non può effettuare un accertamento in medias res sulla responsabilità oltre quanto concordato.

  • art. 218 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma del codice della strada richiamata riguardo agli oneri motivazionali per le sanzioni amministrative accessorie; la Corte ritiene che la motivazione sia adeguata perché la pluralità di condotte contestate giustifica la "gravità complessiva" richiamata.

Massime di principio

  • Il giudizio di congruità delle sanzioni in un patteggiamento va correlato al capo di imputazione: il giudice del patteggiamento non procede a un accertamento libero della responsabilità dell'imputato.
  • Una motivazione definita "generica" può essere però ritenuta sufficiente quando il capo di imputazione elenca fatti concreti e gravi che, presi nel loro insieme, giustificano la misura della sanzione accessoria.
  • Per impugnare con successo la durata di una sanzione amministrativa accessoria imposta con patteggiamento occorre dimostrare l'insufficienza o l'incongruenza della motivazione rispetto a elementi specifici del capo di imputazione, non limitarsi ad una critica generica.
  • Il ricorrente che propone motivi manifestamente infondati in tali vicende rischia la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle ammende.
  • In fase di redazione del ricorso è utile dettagliare quali elementi del capo di imputazione non giustificherebbero la sanzione o dimostrare contraddizioni nella motivazione, per evitare l'esito di manifesta infondatezza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.