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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09244/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo di ricorso per violazione di legge processuale ai sensi degli art. 178 e 179 c.p.p.: omissione della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione in appello al difensore di fiducia Giuseppe Falcone. L'avviso era stato invece inviato via PEC a un omonimo avvocato di altro foro (Foggia) con diverso indirizzo PEC, per errore di cancelleria. L'imputato risultava anche assistito da un altro difensore, avv. Laura Mercante, che tuttavia aveva rinunciato al mandato durante il giudizio di appello. L'omessa notifica ha precluso la partecipazione del difensore di fiducia, l'esercizio di prerogative difensive (anche di cui all'art. 598-bis c.p.p.) e la possibilità di richiedere trattazione partecipata dell'impugnazione, configurando una nullità della vocatio in judicium del difensore e degli atti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: l'omessa notifica al difensore di fiducia costituisce una nullità a regime intermedio che può essere fatta valere fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Nel caso concreto la nullità non era rilevabile o eccepibile tempestivamente dalla parte perché dovuta a un errore occulto della cancelleria (spedizione della PEC a un omonimo) e il co-difensore effettivamente rinunciante non poteva sanarla. Pertanto la Corte ha dichiarato la nullità degli atti a decorrere dalla vocatio in judicium e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata; ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art.186, comma 2, lett.c) e 2-bis Codice della Strada

    Norma che individua il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado (guida in stato di ebrezza con le aggravanti previste); usata per ricostruire il capo di imputazione sostanziale, senza influire sulla decisione processuale sulla nullità.

  • art.178 c.p.p.

    Riferimento generale alla violazione di legge processuale denunciata; nel ricorso è invocato come parametro di illegittimità della procedura di notificazione.

  • art.179 c.p.p.

    Elenca le nullità assolute; la Corte ha rilevato che l'omessa notifica del co-difensore non è tra le nullità espressamente indicate e quindi costituisce una nullità a regime intermedio, non una nullità assoluta.

  • art.180 c.p.p.

    Stabilisce i termini e le modalità per eccepire le nullità: la Corte ha richiamato l'analogia con la disciplina del primo grado e affermato che la nullità a regime intermedio deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza nel grado successivo, salvo i casi in cui l'obbligo di eccepire non poteva essere adempiuto per ragioni oggettive.

  • art.182 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla preclusione e alle conseguenze della mancata tempestiva eccezione; la sentenza applica la disciplina congiuntamente ad art.180 per valutare la tempestività dell'eccezione in Cassazione.

  • art.185, comma 1 c.p.p.

    Direttiva secondo cui la nullità investe gli atti successivi; la Corte l'ha utilizzata per dichiarare che la nullità della vocatio invalida tutti gli atti successivi e la sentenza impugnata.

  • art.420-ter, comma 5 c.p.p.

    Richiamato per indicare l'onere di collaborazione e di interlocuzione del difensore presente, volto a far emergere le ragioni dell'assenza del co-difensore; la Corte sottolinea che tale onere non poteva operare quando la mancata comparizione era dovuta a un errore di cancelleria non conoscibile.

  • art.97, comma 4 c.p.p.

    Riferimento alla figura del difensore sostituto; menzionato per spiegare che la nozione di 'parte interessata' si riferisce al collegio difensivo nel suo complesso e non al singolo difensore.

  • art.598-bis c.p.p.

    Norma che attribuisce specifiche prerogative difensive in appello; la Corte rileva che l'omessa notifica ha impedito l'esercizio di tali prerogative da parte del difensore di fiducia.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza a uno dei difensori costituisce una nullità a regime intermedio (non necessariamente una nullità assoluta) che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza nel grado successivo salvo casi in cui l'omissione fosse oggettivamente sconoscibile dalla difesa.
  • Se uno dei difensori compare in udienza e non eccepisce l'omessa notifica, la nullità può ritenersi sanata a meno che la mancata comparizione non sia dovuta a un vizio occulto non conoscibile dal difensore presente (ad esempio errore di cancelleria che ha inviato la PEC a un omonimo).
  • Quando l'omessa notifica è dovuta a un errore della cancelleria che non poteva essere rilevato dalla parte, l'eccezione può essere proposta successivamente (anche in Cassazione) e ritenuta tempestiva, comportando l'annullamento degli atti successivi e della sentenza.
  • Il difensore presente ha un obbligo di collaborazione e di interlocuzione (art.420-ter c.p.p.) per chiarire le ragioni dell'assenza del co-difensore; tuttavia tale obbligo non opera quando l'assenza dipende da un errore amministrativo e la parte non può averne conoscenza.
  • In casi di nullità che incidono sulla vocatio in judicium e rendono irrimediabilmente compromessa la partecipazione difensiva, la Corte può annullare senza rinvio e disporre un nuovo giudizio nel grado competente.

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