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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09245/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame (25/09/2025) che aveva rigettato le richieste di riesame avverso i decreti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca di somme ritenute profitto del reato (pari a euro 5.692.199,73) per il reato previsto dall'art.2 D.Lgs. 74/2000 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti). Contestavano la sussistenza del periculum in mora, sostenendo che il giudice del riesame non aveva rispettato le indicazioni della Corte di Cassazione che aveva annullato il precedente provvedimento limitatamente al profilo del pericolo di dispersione. In particolare i ricorrenti denunciavano che il Tribunale aveva motivato il periculum con riferimento alle modalità delle condotte (fumus) e non aveva valutato correttamente la rilevante patrimonializzazione della societa P. Petroli s.r.l., l'assenza di atti distrattivi e la mancanza di elementi concreti e attuali che dimostrassero il rischio di dispersione dei beni sottoposti a vincolo; inoltre rilevavano che negli intervalli processuali la societa e gli indagati avevano incrementato il proprio patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo fosse in sostanza una censura di motivazione illogica e contraddittoria, censura che in questi termini non è proponibile in sede di legittimità. Nel merito la Corte ha ritenuto corretto l'approccio del Tribunale del riesame che, conformemente al principio delle Sezioni Unite Ellade, ha valutato il periculum in mora non solo sulla base della mera capienza patrimoniale apparente della societa, ma anche considerando che il sequestro aveva ad oggetto direttamente somme di denaro e non il patrimonio immobiliare/mobiliare non immediatamente aggredibile; la insufficienza delle somme vincolate rispetto all'ammontare del profitto, la natura fungibile e facilmente amovibile di alcuni beni, la rilevante entita del profitto contestato, le gravi e complesse modalita del reato (numerose societa cartiere, meccanismi fraudolenti anche esteri) e la propensione degli indagati a evadere sistematicamente le imposte hanno giustificato la sussistenza del periculum. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    Norma sostanziale che delinea il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, fonte del profitto confiscabile contestato.

  • art. 321 c.p.p. (comma 2)

    Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: richiede motivazione concisa anche del periculum in mora, indicando i motivi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca come misura ablativa a cui il sequestro preventivo è finalizzato; il provvedimento cautelare può anticiparne gli effetti se sussistono le condizioni previste.

  • art. 627 c.p.p.

    Consente al giudice del riesame di integrare e rafforzare la precedente motivazione, valorizzando ulteriori elementi idonei a giustificare il periculum in mora.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme contestate dai ricorrenti nell'ambito delle censure procedurali; la Corte ha considerato le questioni in termini di inammissibilita della censura motivazionale.

  • art. 309 c.p.p. (comma 9)

    Norma richiamata tra le presunte violazioni dedotte dai ricorrenti; la Corte non ha ritenuto configurabile un vizio di diritto tale da rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 324 c.p.p. (comma 7)

    Citata tra le disposizioni civilprocesuali indicate dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a contestare la logica della motivazione e non una violazione di legge direttamente sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per la condanna nonostante i ricorrenti non abbiano ottenuto esonero per assenza di colpa.

  • Sez. Un., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Giurisprudenza di riferimento che stabilisce i criteri per la motivazione del periculum in mora nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca: va valutata sia la posizione oggettiva (capienza patrimoniale e aggredibilita dei beni) sia i profili soggettivi (propensione a distrarre i beni); la motivazione deve indicare come i beni potrebbero essere dispersi.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una censura che si risolva in una critica di illogicita' o contraddittorieta' della motivazione: il controllo di legittimità è limitato alla violazione di norme e alla totale mancanza o all'apparenza della motivazione.
  • Per valutare il periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve considerare elementi concreti e attuali: entita del profitto contestato, sufficienza delle somme e dei beni effettivamente vincolati rispetto al profitto, natura fungibile o facilmente dispersibile dei beni, e le modalita e la gravita del reato.
  • La sola patrimonializzazione apparente di una societa non esclude il pericolo di dispersione: occorre verificare l'effettiva aggredibilita e liquidita' dei beni rispetto alla misura disposta (se il sequestro e' diretto su somme di denaro, il patrimonio immobiliare societario puo' risultare inidoneo a garantire l'anticipazione dell'effetto ablativo).
  • L'assenza di atti distrattivi precedenti non esclude automaticamente la sussistenza del periculum: condotte sistematiche di evasione e schemi fraudolenti complessi possono costituire indici soggettivi della propensione a distrarre o rendere inidonei i patrimoni alla tutela preventiva.
  • Il giudice del riesame puo' integrare e ampliare la motivazione iniziale valorizzando ulteriori elementi (art. 627 c.p.p.); la valutazione della capienza patrimoniale della societa e' in larga parte un accertamento di fatto non facilmente sindacabile in sede di legittimità.

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