Cassazione Civile, Ordinanza n. 37265/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasce dalla gestione di un dossier titoli acceso presso una banca e riferito a una de cuius. Dopo il decesso della madre, uno dei figli sosteneva che il rapporto fosse intestato solo alla madre e a lui; l’altra figlia allegava invece la cointestazione del dossier titoli con la madre e con il fratello e chiedeva il pagamento della quota di sua spettanza, deducendo che la banca aveva illegittimamente trasferito titoli e somme al fratello nonostante una formale opposizione comunicata alla banca e al notaio incaricato della successione. Il Tribunale aveva respinto la domanda della figlia ritenendo non provato il nesso causale tra condotta della banca e danno. In appello, la corte territoriale ha invece accertato la cointestazione del rapporto, la ricezione da parte della banca della volontà oppositiva della cointestataria e la conseguente illegittimità della liquidazione disposta in favore del solo fratello, condannando la banca a pagare la quota spettante alla sorella e, in manleva, il fratello a rimborsare la banca. Il ricorso per cassazione del fratello si fondava su tre profili: 1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per asserita mancanza di valida riproposizione della domanda di garanzia da parte della banca in appello; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante in ordine all’accoglimento della manleva e per indebita valorizzazione della pretesa cointestazione del dossier; 3) violazione dell’art. 2733 c.c. per avere la corte d’appello esteso al garante gli effetti della confessione/confessione giudiziale o comunque del riconoscimento effettuato dalla banca circa la cointestazione del dossier. La banca e la sorella hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di garanzia era stata espressamente riproposta dalla banca in appello, sicché era sufficiente ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e non occorreva appello incidentale. Ha respinto anche il secondo motivo, escludendo la motivazione apparente: la condanna in manleva del fratello è stata considerata conseguenza automatica dell’accoglimento della domanda principale e dell’accertato riparto paritario del deposito titoli, con pagamento al fratello di una quota maggiore di quella spettante. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che le statuizioni sfavorevoli sulla cointestazione e sulla responsabilità della banca, già contenute nella sentenza di primo grado, avrebbero dovuto essere censurate con appello incidentale, altrimenti si formava giudicato interno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la pronuncia su una domanda richiede che la domanda sia stata ritualmente devoluta al giudice; nel caso concreto non vi è stata violazione perché la domanda di garanzia era stata espressamente riproposta in appello
le domande e le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado possono essere riproposte in appello senza appello incidentale, purché in modo espresso, chiaro e univoco
la motivazione è nulla solo se meramente apparente o mancante, cioè se non consente di comprendere il ragionamento decisorio
la censura sull’estensione degli effetti della confessione non è esaminabile se la statuizione di primo grado sul punto è coperta da giudicato interno per mancata impugnazione incidentale
individua i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente o errori processuali
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando una domanda di garanzia è stata assorbita o non decisa in primo grado, la sua devoluzione in appello non richiede necessariamente appello incidentale: è sufficiente una riproposizione espressa, chiara e univoca ai sensi dell’art. 346 c.p.c.
- La riproposizione in appello non può essere affidata a un generico richiamo alle difese precedenti; deve emergere in modo specifico la volontà di sottoporre nuovamente al giudice la domanda o eccezione non esaminata.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando non consente di individuare il fondamento logico della decisione; non basta una motivazione sintetica ma comprensibile.
- La parte che voglia contestare in cassazione una statuizione già resa in primo grado e non assorbita deve proporre appello incidentale, anche condizionato; in mancanza, si forma giudicato interno.
- In presenza di un rapporto bancario cointestato, la banca deve attenersi al titolo e alle risultanze documentali del rapporto; ove liquidi somme in modo non conforme al riparto spettante, può sorgere responsabilità nei confronti del cointestatario pretermesso e manleva verso chi abbia ricevuto indebitamente una quota maggiore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37175/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37176/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37177/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37178/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37179/2022 del 20/12/2022
- ordinanza_civile · 20 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37180/2022 del 20/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →