Cassazione Civile, Ordinanza n. 13099/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva insinuato al passivo del fallimento un credito rilevante per forniture di energia e gas, chiedendone l’ammissione in parte in prededuzione, in parte con privilegio e in parte in chirografo. Il giudice delegato aveva riconosciuto la prededuzione solo per una quota del credito maturata durante la pendenza della domanda di concordato preventivo proposta dalla debitrice poi fallita. Con opposizione allo stato passivo, la creditrice sosteneva che dovesse essere riconosciuta la prededuzione anche al residuo credito, assumendo che esso derivasse da forniture effettuate dopo la dichiarazione di fallimento, ma ancora utili alla massa dei creditori perché riferite a compendi aziendali acquistati dalla fallita con riserva di proprietà e poi restituiti alle amministrazioni straordinarie del gruppo originario. In cassazione articolava sei motivi: 1) violazione dell’art. 111 l.fall. per la consecuzione tra concordato e fallimento, sostenendo che la prededuzione già riconosciuta nel concordato dovesse estendersi anche ai crediti maturati dopo il fallimento; 2) stessa violazione, valorizzando il fatto che il curatore aveva ammesso la prededuzione per la parte di credito maturata prima del fallimento; 3) nullità del procedimento e violazione del giudicato endofallimentare, per mancata impugnazione dell’ammissione in prededuzione della parte precedente del credito; 4) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., per avere il tribunale posto a suo carico la prova dell’utilità delle forniture per la massa; 5) violazione dell’art. 183 c.p.c., per mancata ammissione di prova testimoniale sull’utilità delle prestazioni; 6) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla mancata restituzione di parte dei beni e, quindi, alla persistente utilità delle forniture per la massa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che la consecuzione tra concordato preventivo e fallimento e il criterio dell’utilità delle prestazioni rilevano ai fini della prededuzione solo per crediti sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale anteriore al fallimento, oppure per crediti sorti nel fallimento ma riferibili alla gestione del patrimonio da parte del curatore. Nel caso concreto, invece, il credito preteso in prededuzione era maturato dopo la dichiarazione di fallimento senza subentro del curatore nei contratti di fornitura e senza che fosse allegata una gestione fallimentare idonea a fondarlo. La precedente ammissione in prededuzione della parte di credito maturata in pendenza del concordato non poteva estendersi al periodo successivo al fallimento, perché i presupposti sono diversi. Le censure sulla prova dell’utilità e sull’omesso esame del fatto sono state ritenute irrilevanti o comunque inammissibili, poiché non decisive rispetto al corretto presupposto giuridico della prededucibilità. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La prededuzione opera per i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, ma tale criterio non può essere esteso ai crediti maturati dopo il fallimento se non riferibili alla gestione del curatore.
Con la dichiarazione di fallimento l’esecuzione dei contratti pendenti resta sospesa e il curatore può scegliere se subentrare o sciogliersi; senza subentro non si assume il debito verso la massa.
La disciplina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica non altera la regola generale della sospensione e del possibile subentro del curatore.
art. 104, comma 7, legge fallimentare
La prosecuzione dei contratti può dipendere dall’esercizio provvisorio dell’impresa, che nella vicenda non risultava disposto.
La gestione del patrimonio fallimentare spetta agli organi della procedura, e il credito verso la massa deve essere riferibile a tale gestione.
artt. 34 e 35 legge fallimentare
Le attività di gestione straordinaria richiedono, se del caso, specifiche autorizzazioni.
art. 161, comma 7, legge fallimentare
Gli atti compiuti dopo la pubblicazione della domanda di concordato, se privi delle autorizzazioni necessarie, sono inefficaci verso i creditori concorsuali.
Richiamato per il regime di inefficacia degli atti compiuti nel periodo protetto senza le prescritte autorizzazioni.
art. 98, comma 4, legge fallimentare
Il curatore può agire per far revocare o correggere l’ammissione del credito in caso di errore nella verifica.
L’onere della prova dell’utilità delle forniture non è superato dal solo riconoscimento di prededuzione per un diverso periodo e resta comunque irrilevante se manca il presupposto giuridico della prededucibilità.
La doglianza sulla valutazione delle prove è stata ritenuta non decisiva rispetto alla questione giuridica preliminare.
La mancata ammissione della prova testimoniale non incide, nel caso concreto, sul difetto del presupposto della prededuzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per le censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per la dedotta nullità del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per il preteso omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La consecuzione tra concordato preventivo e fallimento non consente, di per sé, di trasporre la prededuzione riconosciuta per crediti sorti nella procedura minore ai crediti maturati successivamente al fallimento.
- Ai fini della prededucibilità nel fallimento, non basta la mera utilità economica della prestazione per la massa: occorre anche che il credito sia riferibile a un atto o a una gestione della procedura fallimentare, normalmente posta in essere dal curatore.
- Quando il curatore non subentra nei contratti pendenti, i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento non possono essere ammessi in prededuzione solo perché connessi a rapporti già esistenti o perché utili al patrimonio del debitore.
- Il riconoscimento della prededuzione per un credito maturato in pendenza del concordato non implica giudicato né automatica estensione al diverso credito maturato in epoca fallimentare, se mutano i presupposti giuridici della pretesa.
- Le censure sull’onere e sulla valutazione della prova sono inammissibili o irrilevanti quando il diritto azionato difetta in radice del presupposto giuridico necessario per ottenere la collocazione in prededuzione.
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