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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35538/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca creditrice nei confronti dell'atto con cui una debitrice fideiussoria, unitamente al coniuge, aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi una serie di beni immobili. Il giudice di primo grado, e poi la corte d'appello, avevano ritenuto sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione ex art. 2901 c.c., dichiarando l'inopponibilità dell'atto alla banca. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse censurato il rigetto, in primo grado, dell'istanza di esibizione di documenti ritenuti indispensabili per escludere l'eventus damni; secondo i ricorrenti, quei documenti avrebbero dimostrato che la banca, in epoca successiva alla costituzione del fondo, era disponibile a concedere nuove linee di credito, e quindi avrebbe riconosciuto la sufficienza della garanzia patrimoniale. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 2901, 2735 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la valutazione dell'eventus damni dovesse essere effettuata con riferimento al momento della costituzione del fondo patrimoniale e che la successiva approvazione di nuove linee di credito costituirebbe una confessione stragiudiziale dell'insussistenza di pregiudizio per la banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che il provvedimento di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione per il suo mancato esercizio; quanto al vizio di motivazione, ha ribadito che esso è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di singoli elementi istruttori o della complessiva congruità della valutazione probatoria. Di conseguenza, è stata confermata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Regola l'azione revocatoria ordinaria; nel caso concreto l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato ritenuto assoggettabile a declaratoria di inopponibilità alla banca creditrice per la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione dell'onere della prova; la Corte ha chiarito che la doglianza, in realtà, mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro di legittimità della motivazione; la Corte ha ritenuto che non vi fosse un vizio denunciabile nei limiti del giudizio di cassazione.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare l'asserita errata decisione sulle prove e sull'istanza di esibizione; la Corte ha ritenuto le censure dirette in realtà a ottenere un riesame del merito.

  • art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Utilizzati come parametri formali dei motivi; la Corte ha precisato che, nel caso concreto, le doglianze non integravano una vera violazione di legge né un omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 210 c.p.c.

    Il potere di ordinare l'esibizione di documenti è stato qualificato come discrezionale e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in cassazione per il solo mancato esercizio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo del giudice di merito; la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione degli indici probatori utilizzati.

  • art. 2735 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere che la banca avrebbe reso una confessione stragiudiziale; la Corte non ha accolto la tesi, reputandola frutto di una diversa lettura dei fatti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio è stato circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per i requisiti di specificità del ricorso quando si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 366 c.p.c. per i necessari oneri di allegazione e deposito nel ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale non partecipato sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione dei fatti in una formale denuncia di violazione di legge: il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta, non la diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il mancato esercizio del potere di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare l'omessa valutazione di singoli documenti o di elementi istruttori, se il fatto rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la contestazione dell'eventus damni non può essere sviluppata in cassazione come richiesta di nuova valutazione delle prove già apprezzate dal giudice del merito, quando la sentenza impugnata abbia svolto un ragionamento presuntivo logicamente coerente e completo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoFideiussione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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