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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1994/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello non abbia effettuato una verifica concreta della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 133 c.p. prima di applicare la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato prevista per i reati indicati dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/1990

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse adeguatamente motivato l'accertamento della pericolosità sociale richiamando elementi concreti (rapina e lesioni personali commesse ai danni di un soggetto anziano). Conseguentemente è stata confermata, implicitamente, la conferma della condanna e della misura espulsiva disposte in grado di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. n. 309/1990

    art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990

    Indica i reati per i quali, in caso di condanna dello straniero, è prevista la misura dell'espulsione; il giudice deve comunque accertare la pericolosità concreta prima di disporla

  • art. 133 c.p.

    Stabilisce i criteri per valutare la pericolosità sociale dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della misura richieda un'accertamento concreto e motivato della pericolosità e che tale accertamento sia stato svolto in concreto nel caso in esame

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata per il riassunto del motivo di ricorso in cassazione; utilizzata per la formulazione del motivo unico

  • art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.

    art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati; la Corte ne ha disposto l'applicazione per il ricorso proposto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione e disposto anche il versamento alla Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018 Rv. 273743

    Principio conforme a cui il giudice deve motivare, con specifici elementi di fatto, la sussistenza della pericolosità sociale prima di applicare l'espulsione; la Corte di Appello si è attenuta a questo orientamento

Massime di principio

  • Prima di applicare la misura dell'espulsione nei confronti di uno straniero condannato per reati previsti dall'art. 86 d.P.R. 309/1990 il giudice deve accertare e motivare la pericolosità sociale in concreto, richiamando elementi fattuali specifici
  • La motivazione sulla pericolosità può essere ritenuta sufficiente se richiama atti di particolare gravità e le modalità del fatto (es. rapina e lesioni a soggetti vulnerabili) che denotano pericolosità sociale
  • La Corte di Cassazione non entra nel merito se la motivazione di merito è specifica e attinente agli elementi fattuali; ricorsi che lamentano carenze generiche della motivazione possono essere dichiarati inammissibili
  • In sede di ricorso per cassazione per motivi manifestamente infondati è possibile la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende)
  • Per impugnare efficacemente l'applicazione dell'espulsione è necessario dimostrare l'assenza di una valutazione concreta dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., indicando le ragioni specifiche per cui gli elementi fattuali non giustificherebbero la misura
  • Le corti di merito devono sempre collegare le conclusioni sulla pericolosità a circostanze concrete (natura del reato, gravità, vittime vulnerabili, eventuale recidiva, profili personali) per evitare che la decisione sia ritenuta carente in sede di legittimità

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