Cassazione Penale, Sentenza n. 51384/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della sentenza del Tribunale di Patti che aveva dichiarato l'imputato responsabile della violazione della prescrizione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (divieto di allontanarsi dall'abitazione tra le ore 20:00 e le ore 7:00) per il fatto commesso il 19/11/2017. Due motivi di ricorso: 1) censura di vizio motivazionale e violazione di legge in relazione all'accertamento del fatto, con la difesa che sosteneva che l'imputato non aveva risposto agli operanti perché sotto effetto di psicofarmaci e dunque non aveva udito il citofono; 2) censura relativa al riconoscimento della recidiva, contestata perché la Corte territoriale l'avrebbe riconosciuta sulla base dei precedenti penali del ricorrente senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e mero reitero di doglianze già discusse in appello, non consentendo una nuova valutazione del fatto; la ricostruzione dei giudici di merito è ritenuta congrua e plausibile (gli operanti suonarono il campanello e bussarono con insistenza per circa 20 minuti, rendendo implausibile la giustificazione dell'uso di psicofarmaci). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il riconoscimento della recidiva richiamando i consistenti precedenti e confermando il criterio di equivalenza ex art. 69 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma relativa alle misure di prevenzione e alle conseguenze della loro violazione; la Corte ha ritenuto integrato il reato di violazione della prescrizione della sorveglianza speciale
Richiamato quale riferimento normativo collegato alla misura della sorveglianza speciale applicata all'imputato; la violazione della prescrizione prevista è stata ritenuta provata
Richiamato in tema di equivalenza per il trattamento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'appello aveva applicato il giudizio di equivalenza confermato dalla Cassazione
Norma che consente l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una nuova valutazione del merito fattuale: i motivi che si limitano a riproporre le stesse censure già decise in appello sono inammissibili.
- Per eccepire plausibilmente l'asserita impossibilità di udire suoni o citofoni (per esempio per effetto di farmaci) è necessario fornire prove concrete e circostanziate in sede di merito; deduzioni generiche o non corroborate risultano implausibili.
- Il riconoscimento della recidiva può fondarsi sui precedenti penali quando emergano elementi che dimostrano una abitualità nella commissione dei reati; la Corte richiede una motivazione, ma non è necessario che sia prolissa se risulta comunque congrua e adeguata.
- Chi impugna deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della Corte territoriale: l'assenza di un efficace contraddittorio con la motivazione esposta porta all'inammissibilità del ricorso.
- Le sanzioni accessorie e le condanne alle spese e ammende sono disposte dalla Corte di Cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo ipotesi di esonero provata dall'istante.
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