Cassazione Civile, Ordinanza n. 19821/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione)
La controversia
Un'associazione culturale aveva chiesto il rimborso di costi aggiuntivi sostenuti per l'organizzazione di una manifestazione espositiva di prodotti artigianali, oltre il corrispettivo pattuito in un contratto del 23 luglio 1999. Sosteneva che le prestazioni ulteriori fossero state rese su richiesta dell'ex presidente della comunità montana e che l'ente avesse comunque riconosciuto l'utilità e l'arricchimento derivanti dalle attività extra con una delibera successiva. Il tribunale aveva condannato solo il presidente al pagamento, e la corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 191 d.lgs. 267/2000, sostenendo che non fosse stata provata una sua specifica autorizzazione della spesa, né il rapporto ulteriore tra associazione ed ente, né il corrispettivo dovuto, né la congruità delle fatture; ha inoltre contestato che la delibera successiva potesse valere come sanatoria e ha sostenuto che, ove vi fosse responsabilità, avrebbe dovuto gravare sugli organi esecutivi che avevano riconosciuto l'utilità della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non rispettati gli oneri di specificità del ricorso ex art. 366 n. 6 c.p.c., poiché le risultanze istruttorie e documentali richiamate non erano state specificamente indicate né riprodotte o localizzate. Inoltre, il motivo non denunciava un reale errore di diritto, ma mirava a contestare in modo generico la valutazione della Corte territoriale e a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorrente lo invocava come norma violata, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che il motivo non prospettava un vizio di diritto specifico e tendeva invece a una rivalutazione fattuale.
Richiamato dal ricorrente come riferimento della delibera successiva di riconoscimento, ma senza alcuna autonoma valutazione della Corte, che reputa il richiamo non decisivo ai fini dell'ammissibilità.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti richiamati, con loro riproduzione diretta o indiretta e localizzazione; il difetto di tali requisiti comporta inammissibilità.
La trattazione del ricorso è stata fissata con il rito camerale previsto da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e documenti richiamati; la mera evocazione di risultanze istruttorie non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, si risolva nella contestazione della ricostruzione dei fatti e nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- La censura in cassazione deve individuare un preciso errore di diritto della sentenza impugnata; non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove o del materiale istruttorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le intimate non svolgono difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite; resta però ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
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