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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23047/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio arbitrale promosso da una società e dalla sua socia nei confronti di altre società in relazione a una fusione tra due società operanti nel settore delle saline. Le ricorrenti avevano chiesto il risarcimento dei danni assumendo un’errata determinazione del rapporto di concambio nella fusione. Il lodo arbitrale aveva respinto le pretese e la Corte d’appello, investita dell’impugnazione ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c., aveva dichiarato inammissibile il terzo motivo di gravame con cui si denunciavano errores in iudicando e violazione di norme di settore, ritenendo non dimostrata la data di stipula della clausola compromissoria e comunque insussistente un giudizio avente a oggetto la validità di deliberazioni assembleari. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2504-quater c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la validità delle delibere sulla fusione era stata controversa anche in arbitrato; 2) e 3) censure subordinate, basate sull’assunto che la Corte d’appello, dichiarando inammissibile il primo motivo, avrebbe poi comunque esaminato questioni di merito e omesso di pronunciare sul metodo di valutazione del concambio e sulla domanda risarcitoria; 4) censura sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché manifestamente infondato: il principio che consente l’impugnazione del lodo per errores in iudicando nelle controversie societarie relative alla validità di delibere assembleari opera solo quando la validità della delibera costituisce la causa petendi dell’azione, mentre nel caso concreto si trattava di una pretesa impugnazione incidentale delle delibere funzionali alla fusione. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo per difetto di interesse, perché il loro eventuale accoglimento non avrebbe inciso sul nucleo decisorio della sentenza impugnata. Il quarto motivo, relativo alle spese, è rimasto assorbito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 828 c.p.c.

    norma richiamata come base dell’impugnazione del lodo davanti alla Corte d’appello

  • art. 829 c.p.c.

    nel testo vigente dopo il d.lgs. n. 40/2006, limita l’impugnazione del lodo per errores in iudicando secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

    nelle clausole compromissorie societarie anteriori alla novella consente l’impugnazione per errores in iudicando quando il giudizio arbitrale abbia ad oggetto questioni non compromettibili o la validità di delibere assembleari

  • art. 2504-quater c.c.

    invocato dalle ricorrenti a sostegno della tesi sull’incidenza della validità delle deliberazioni di fusione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    riforma rilevante per il regime dell’impugnazione del lodo arbitrale

  • d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5

    disciplina del rito societario e dell’arbitrato societario richiamata per l’interpretazione della clausola compromissoria

Massime di principio

  • Nel sistema dell’impugnazione del lodo arbitrale, la censura per violazione di norme di diritto sul merito è ammissibile solo nei casi consentiti dalla disciplina applicabile e, nell’arbitrato societario, quando la controversia abbia effettivamente a oggetto la validità di deliberazioni assembleari o questioni non compromettibili.
  • Il regime più favorevole all’impugnazione del lodo per errores in iudicando non può essere invocato in astratto: occorre che la validità della delibera costituisca il vero oggetto della domanda, non essendo sufficiente una dedotta contestazione incidentale o funzionale rispetto ad altre pretese.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche se accolto, non sarebbe idoneo a travolgere la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata.
  • Le censure che presuppongono una certa qualificazione della controversia devono confrontarsi con tutti i fondamenti logici della decisione di merito; l’omessa contestazione di uno solo di essi può rendere irrilevanti le altre doglianze.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAssembleaOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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