Sentenza del 27/01/2016 n. 1465 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni ex art. 3 della l. n. 549 del 1995 - Condizioni - Applicabilità ad immobili locati, utilizzati da terzi - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di accertamento per IRPEG e ILOR 1996. La società contestava il diniego dell’agevolazione prevista dall’art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995 per investimenti, pari complessivamente a 324.698,51 euro, relativi a un immobile in parte locato; sosteneva che la condizione dell’utilizzo esclusivo da parte dell’impresa investitrice riguardasse solo investimenti immobiliari e non le spese per impianti elettrici, moquette, pareti mobili, mobili e tende. L’Agenzia, con ricorso incidentale articolato in otto motivi, contestava invece la decisione della CTR che aveva annullato il recupero a tassazione dei costi dei servizi resi dalla società holding, deducendo vizi di motivazione, ultrapetizione e violazione delle regole sulla deducibilità dei costi e sull’onere della prova.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale dell’Agenzia. Quanto all’agevolazione, ha ritenuto inammissibile la censura della società perché il quesito di diritto era generico e perché muoveva dal presupposto, non risultante dalla sentenza impugnata, che gli investimenti non fossero immobiliari; ha inoltre chiarito che l’agevolazione non spetta per immobili strumentali per natura utilizzati da soggetti diversi dall’investitore. Quanto ai costi dei servizi della holding, i motivi dell’Agenzia sono stati dichiarati inammissibili: miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, mentre la CTR aveva ritenuto documentate l’effettività, l’inerenza e la congruità delle prestazioni e la società aveva assolto l’onere probatorio. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR del Friuli Venezia Giulia, che aveva confermato l’illegittimità del recupero dei costi dei servizi ma riconosciuto la legittimità del diniego dell’agevolazione. Spese del giudizio compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, comma 88
La limitazione dell'agevolazione disposta dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 84 e segg., quanto agli investimenti immobiliari, ai soli investimenti concernenti immobili strumentali per natura "utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ne ha effettuato l'investimento".
Per gli investimenti immobiliari l’agevolazione è circoscritta agli immobili strumentali per natura utilizzati esclusivamente nell’impresa del soggetto che ha sostenuto l’investimento. Non è quindi riconoscibile se i locali sono locati e utilizzati nell’attività d’impresa da un soggetto diverso.
Codice di procedura civile, art. 366-bis (applicabile ratione temporis)
I quesiti di diritto - dovendo assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non possono essere meramente generici e teorici (come quelli che corredano il ricorso del contribuente), ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado poter comprendere dalla sola relativa lettura, l'errore asseritamente compiuto dal giudice a quo e la regola applicabile.
Il quesito di diritto deve collegare la regola generale alla vicenda concreta e permettere di individuare l’errore attribuito al giudice; un quesito astratto o generico rende inammissibile il motivo.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma è stata invocata dall’Agenzia per denunciare ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione, fondata sull’avvenuto assolvimento dell’onere probatorio, e riproponeva una valutazione di fatto.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 75
La disposizione è stata richiamata dall’Agenzia in relazione alla deducibilità dei costi. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la CTR aveva accertato, sulla base della documentazione, l’inerenza e la congruità delle spese e l’avvenuto assolvimento dell’onere della prova.
La Corte ha lasciato ferma la valutazione della CTR secondo cui la società contribuente aveva assolto l’onere di provare l’inerenza e la congruenza delle spese per i servizi della holding; il motivo dell’Agenzia, volto a ottenere una diversa valutazione delle prove, era inammissibile.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali sugli investimenti immobiliari previste dall’art. 3, comma 88, della legge n. 549 del 1995, non basta che l’immobile sia strumentale per natura: deve essere utilizzato esclusivamente nell’attività d’impresa del soggetto che ha sostenuto l’investimento. La locazione a un’impresa terza e l’utilizzo da parte di questa escludono il beneficio.
- Un motivo di ricorso per Cassazione deve confrontarsi con i fatti accertati nella sentenza impugnata; non può fondarsi su una ricostruzione fattuale incompatibile con essa né formulare quesiti di diritto astratti o generici.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito, se questa è motivata in modo adeguato e coerente.
- Chi deduce costi d’impresa deve fornire elementi idonei a dimostrarne i presupposti, tra cui effettività, inerenza e congruità. Una documentazione ritenuta adeguata dal giudice di merito non può essere rimessa in discussione in Cassazione mediante una semplice diversa lettura dei fatti.
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