Cassazione Civile, Ordinanza n. 28910/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (legittimaria)
La controversia
La controversia nasce da tre giudizi riuniti promossi dalla coniuge separata di un defunto: in uno chiedeva di accertare la simulazione di due compravendite immobiliari stipulate poco prima del decesso, ritenendole donazioni lesive della legittima; in un altro domandava l'annullamento di quegli atti per incapacità naturale, o in subordine la simulazione assoluta con inclusione dei beni nell'asse ereditario; nel terzo chiedeva la riduzione delle disposizioni testamentarie che avevano istituito erede universale il fratello del defunto, poi rinunciatario con subentro per rappresentazione della discendente. L'erede testamentario ha ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la legittimazione della controparte ad agire in simulazione. I motivi denunciavano: 1) violazione delle norme su legittima, riduzione, simulazione, prova e processo, sostenendo che la controparte non fosse legittimata a proporre l'azione di simulazione come strumentale alla riduzione, che la sua posizione di legittimaria sarebbe stata artificiosamente ricavata dalla riunione dei giudizi e che essa si fosse in realtà qualificata come erede, anche attraverso atti di accettazione dell'eredità; 2) violazione delle norme sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul contraddittorio, perché la domanda di simulazione non sarebbe stata stata proposta in funzione della riduzione e, comunque, la riduzione sarebbe stata improponibile per mancata accettazione beneficiata dell'eredità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che il legittimario totalmente pretermesso non è tenuto, ai fini dell'azione di riduzione, a un'accettazione beneficiata dell'eredità; che il requisito dell'art. 564 c.c. incide solo sulla simulazione relativa proposta in funzione strumentale alla riduzione, non sulla simulazione assoluta; che, nel caso concreto, la domanda di riduzione era stata effettivamente proposta in un autonomo giudizio poi riunito a quello sulla simulazione, con conseguente sussistenza dell'interesse ad agire al momento della decisione; e che la riunione dei giudizi aveva sanato il possibile difetto di contraddittorio. La Corte ha inoltre rilevato che gli eventuali atti di accettazione della delazione legittima erano rimasti irrilevanti, poiché il successivo rinvenimento del testamento aveva fatto assumere alla controparte la posizione di legittimaria pretermessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato tra le norme denunciate in ricorso, in tema di riduzione delle disposizioni lesive della legittima
richiamato tra le norme denunciate in ricorso, in tema di riduzione per reintegra della quota di riserva
la Corte ribadisce che il requisito dell'accettazione con beneficio d'inventario riguarda il legittimario chiamato all'eredità, non il legittimario pretermesso; il requisito opera, inoltre, solo con riguardo alla simulazione relativa proposta strumentalmente alla riduzione
richiamato quale norma sulla simulazione, rispetto alla quale la Corte distingue tra simulazione assoluta e relativa ai fini della legittimazione del legittimario
richiamato quale norma sulla prova della simulazione e sulla legittimazione ad agire in giudizio
richiamato in ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione decisiva della Corte
richiamato in ricorso tra le norme processuali denunciate
richiamato in ricorso tra le norme processuali denunciate
richiamato in ricorso con riferimento al contraddittorio e al principio del giusto processo
richiamato in ricorso per dedurre ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stato vizio decisorio
richiamato in ricorso tra le norme sulla valutazione della prova
richiamato in ricorso tra le norme sulla valutazione della prova
art. 24 Cost.
richiamato in ricorso in relazione al diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato in ricorso in relazione al giusto processo
richiamato dalla Corte d'appello e richiamato nella motivazione di legittimità per spiegare il venir meno degli effetti della delazione legittima a seguito del ritrovamento del testamento
richiamato dalla Corte d'appello e nella motivazione di legittimità in relazione all'accettazione dell'eredità e agli effetti della sopravvenuta conoscenza del testamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il legittimario totalmente pretermesso può agire in riduzione senza dover previamente accettare l'eredità con beneficio d'inventario; il requisito dell'art. 564 c.c. non gli è opponibile nei medesimi termini previsti per il chiamato all'eredità.
- La carenza dell'accettazione beneficiata incide, al più, sull'azione di simulazione relativa quando essa sia proposta solo in funzione strumentale alla riduzione della liberalità dissimulata; non incide invece sull'azione volta ad accertare la simulazione assoluta di atti di disposizione del de cuius.
- Se la domanda di riduzione è effettivamente proposta in un autonomo giudizio poi riunito a quello sulla simulazione, l'interesse ad agire va apprezzato al momento della decisione e non viene meno per la sola successione temporale degli atti processuali.
- La riunione dei giudizi può sanare un eventuale difetto di contraddittorio relativo alla mancata presenza nel singolo procedimento di un soggetto poi divenuto parte del giudizio riunito, quando al momento della decisione la questione sia stata comunque devoluta e trattata nel contraddittorio delle parti.
- L'accettazione della delazione legittima compiuta senza conoscenza del testamento resta irrilevante se successivamente emerge un testamento che attribuisce la qualità di legittimario pretermesso, poiché la posizione successoria va allora ricostruita alla luce della volontà testamentaria sopravvenuta.
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