Cassazione Civile, Ordinanza n. 33505/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2010, emesso a seguito di PVC, con cui l’Amministrazione contestava l’indebita emissione di fatture in esenzione IVA ex art. 8 d.P.R. 633/1972 relative a operazioni considerate inesistenti perché effettuate in favore di soggetti privi di organizzazione. In primo grado il ricorso della società era stato rigettato; in appello la decisione favorevole alla contribuente era stata cassata con rinvio e, nel giudizio di rinvio, la CGT di secondo grado aveva nuovamente accolto l’appello ritenendo non assolto dall’Ufficio l’onere della prova. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio aveva malinteso il perimetro del rinvio, poiché la precedente cassazione aveva già valorizzato elementi a sostegno dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e della consapevolezza della contribuente, sicché il rinvio doveva concentrarsi sulla prova contraria; (2) violazione degli artt. 2727, 2729, 2697 c.c. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, deducendo che l’Ufficio può provare l’inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni e che il giudice di rinvio aveva dato rilievo decisivo al decreto di archiviazione penale, in contrasto col principio del doppio binario tra giudizio tributario e penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti ai fini del recupero/negazione della detrazione IVA, deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode IVA; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. Ha inoltre chiarito che il decreto di archiviazione penale è solo uno degli elementi valutabili dal giudice tributario e non ha efficacia vincolante nel processo tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e al perimetro decisorio fissati dalla cassazione rescindente.
l'Ufficio può fondare la prova dell'inesistenza delle operazioni anche su presunzioni.
riparto dell'onere della prova: prima sull'Amministrazione la dimostrazione della consapevolezza del contribuente, poi sul contribuente la prova della propria diligenza.
artt. 19 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati in relazione alla detrazione IVA e alla fatturazione, nel contesto delle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 8 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma sulla non imponibilità IVA richiamata per qualificare le fatture contestate.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
il decreto di archiviazione non rientra nel suo ambito di applicazione, sicché non produce l’effetto preclusivo prospettato.
Massime di principio
- In materia di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare che il cessionario/committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- L'onere probatorio è articolato in due fasi: inizialmente grava sull'Ufficio la dimostrazione di indici oggettivi e della consapevolezza o conoscibilità della frode; solo se tale onere è assolto, il contribuente deve provare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto.
- Il contribuente, per conservare il diritto alla detrazione IVA in presenza di contestazioni su operazioni fraudolente, deve allegare e provare una diligenza rafforzata, valutata secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete.
- Nel processo tributario il giudice può valorizzare il decreto di archiviazione penale come elemento di prova, ma tale provvedimento non ha efficacia vincolante né determina automaticamente l'esito della lite fiscale.
- Il giudizio di rinvio deve svolgersi nel rispetto del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente, senza riaprire questioni già definitivamente risolte e senza spostare impropriamente il centro dell'indagine probatoria.
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