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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27948/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se la raccomandata informativa (CAD) sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente il reddito d’impresa applicando una diversa percentuale di ricarico rispetto a quella dichiarata, ai fini IRPEF, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata dalla CTR, che aveva ritenuto tardiva l’impugnazione originaria perché proposta oltre sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi: (1) omessa pronuncia/omessa valutazione del difetto di sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio; (2) omessa valutazione del disconoscimento della documentazione prodotta per provare la notificazione dell’atto; (3) violazione delle norme sulla tempestività del ricorso e sulla notificazione a mezzo posta, sostenendo che mancasse la prova dell’effettiva notifica perché l’Ufficio non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD e non risultava la ricezione della comunicazione da parte del destinatario; (4) omessa valutazione della carenza di motivazione sull’applicazione della percentuale di ricarico; (5) omessa valutazione del difetto di sottoscrizione dell’avviso di accertamento; (6) omessa valutazione dell’illegittimità dell’atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale; (7) omessa valutazione dell’incongruenza dei ricavi accertati e della mancata applicazione dello studio di settore evoluto. La Corte ha ritenuto pregiudiziale il terzo motivo, fondato sul tema della notifica e della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, richiamando il principio secondo cui, in caso di notifica postale non consegnata per temporanea assenza del destinatario, il notificante deve produrre in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD; nel caso concreto, la CTR aveva accertato l’invio della CAD ma non la sua effettiva ricezione, sicché la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo accertamento sul punto. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato evocato come parametro dei motivi di ricorso relativi a omessa pronuncia/omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato evocato per denunciare la violazione di norme sulla notificazione e sulla tempestività del ricorso introduttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come norma sull'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per lamentare omessa valutazione di questioni decisive.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nei motivi di ricorso quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere la tempestività del ricorso introduttivo, in rapporto al termine di impugnazione degli atti tributari.

  • artt. 149 e 160 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla disciplina della notificazione e alle eventuali nullità del procedimento notificatorio.

  • artt. 7, 8 e 14 L. 20 dicembre 1982, n. 890

    Interpretati nel senso che, per provare il perfezionamento della notifica postale non consegnata al destinatario, occorre la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD; la sola prova della spedizione non è sufficiente.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    Richiamati dalla Corte a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione postale.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato per affermare che, in presenza di corretta immissione della raccomandata informativa nella cassetta postale e mancato ritiro del plico, opera la presunzione di conoscenza della dichiarazione.

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali non consegnati per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere fornita solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); la sola prova dell'invio della raccomandata informativa non basta.
  • Quando dalla documentazione risulti che la CAD è stata correttamente recapitata presso l'indirizzo del destinatario e questi non abbia ritirato il plico depositato, la notifica si perfeziona decorso il termine di giacenza, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
  • Se il giudice di merito accerta l'invio della CAD ma non anche la sua effettiva ricezione da parte del destinatario, la decisione sulla tardività dell'impugnazione è viziata e richiede un nuovo accertamento in sede di rinvio.
  • Nel giudizio di legittimità, la questione relativa alla validità della notifica e alla conseguente tempestività del ricorso introduttivo è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto agli altri motivi, che restano assorbiti se tale questione viene accolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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